Trattenute sul salario e termini di disdetta

Ho lavorato presso la stessa azienda per alcuni anni. Nei conteggi salariali figurava sempre la detrazione dei contributi alla cassa pensioni. Quando ho cambiato posto di lavoro mi sono reso conto di non sapere dove si trova questo denaro. Come posso scoprirlo? Può seguire due diverse strade. Il suo certificato Avs riporta il numero della cassa di compensazione Avs presso la quale il suo precedente datore di lavoro ha versato i contributi detratti. Gli indirizzi delle varie casse di compensazione sono riportati nell’ultima pagina dell’elenco telefonico. La cassa di compensazione Avs dovrà poi controllare se il datore di lavoro è affiliato ad una cassa pensioni (art. 11 cpv. Lpp). Presentando richiesta scritta alla cassa di compensazione potrà anche conoscere il nome e l’indirizzo della cassa pensioni. La seconda possibilità consiste nel porre la domanda direttamente al precedente datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a comunicarle le informazioni necessarie sui suoi diritti nei confronti dell’istituzione di previdenza e di altri assicuratori (art. 331 cpv. 4 Co). Qualora egli venisse meno a questo obbligo lei potrebbe far valere il suo diritto ricorrendo al tribunale competente per i conflitti di diritto del lavoro. * * * Ho avuto la possibilità di continuare a lavorare nell’azienda in cui ho seguito la mia formazione. Ho intenzione di trasferirmi un anno all’estero e voglio smettere di lavorare alla fine di luglio. Non conosco esattamente i termini di disdetta che devo rispettare. Per calcolarli devo prendere in considerazione solo il periodo successivo alla conclusione della mia formazione? La durata del termine di disdetta viene calcolata in base alla durata del contratto risp. al numero degli anni di servizio. Se, come nel suo caso, ad un contratto di tirocinio fa seguito un contratto di lavoro stipulato presso lo stesso datore di lavoro, occorre sommare la durata dei due contratti. Tale regola verrebbe applicata anche nel caso in cui i due rapporti di lavoro fossero separati da una breve interruzione. Ciò significa che la durata della formazione deve essere sommata alla durata del successivo rapporto di lavoro. La legislazione vigente stabilisce la durata del termine di disdetta in base agli anni di servizio. La regola illustrata nel paragrafo precedente trova applicazione anche in questo caso. In mancanza di diverse disposizioni contenute nel contratto di lavoro, il rapporto di lavoro può essere sciolto per la fine del mese osservando i seguenti preavvisi: un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno di servizio e tre mesi dal decimo anno di servizio (art. 335c Co).

Pubblicato il

06.02.2004 14:00
Christoph Häberli