Termini di disdetta, infortunio e salario

Licenziato in vacanza: possono farlo?

Durante l'ultima settimana di agosto ero in vacanza. Quando sono tornato a casa, il 2 settembre, ho trovato nella posta la lettera di disdetta.  Era stata spedita con posta A ed era datata 27 agosto 2012. Il mio capo prima di allora non me ne aveva mai parlato, nemmeno il mio ultimo giorno di lavoro (24 agosto). Per questo ho saputo della disdetta soltanto il 2 settembre. Ho controllato nel mio contratto di lavoro: la disdetta mi può essere data soltanto per la fine di un mese. Il mio capo sostiene invece che il periodo di disdetta inizia il 1. settembre. È vero?


No. Una disdetta è effettiva soltanto con la ricezione da parte del destinatario. Se il suo capo le avesse comunicato la disdetta oralmente ancora il 24 agosto, essa sarebbe stata da considerare come ricevuta immediatamente dopo. Il periodo di disdetta avrebbe cominciato a decorrere all'inizio del mese successivo, dunque il 1. settembre. Anche se la lettera di disdetta le viene mandata per posta, ciò viene equiparato alla ricezione effettiva (disdetta orale o consegna brevi manu della lettera di disdetta). Questo perché normalmente si ammette che si abbia conoscenza di una lettera di disdetta quando questa è nella bucalettere del destinatario. Se la bucalettere non viene vuotata per diversi giorni o se una lettera raccomandata non viene ritirata non ci si può dunque appellare ad un ritardo nella ricezione della disdetta. Se però lei è in ferie il suo capo deve considerare che lei può essere partito e che non si sia fatto rispedire la posta. Il Tribunale federale ha infatti deciso che una disdetta data durante le ferie è da considerare come ricevuta quando ci si può aspettare dal destinatario che ne prenda conoscenza dopo il suo ritorno. Tranne se è rimasto a casa, se si è fatto rispedire la posta o se è partito in vacanza senza informarne il capo. Nel suo caso dunque si considera che la lettera di disdetta sia stata consegnata il 2 settembre. Siccome secondo il suo contratto la disdetta può essere data soltanto per la fine di un mese, il periodo di disdetta inizierà a decorrere soltanto a partire dal 1. ottobre 2012.


Infortunio, l'indennità c'è solo dopo tre giorni?


Di recente ho avuto un infortunio sul lavoro e in conseguenza sono stato inabile al lavoro per tre giorni. La mia capa per me ha ricevuto dall'assicurazione infortuni un'indennità giornaliera per perdita di guadagno pari all'80 per cento del mio stipendio e me l'ha anche prontamente versata. Soltanto per i primi tre giorni dopo l'infortunio non mi ha versato assolutamente nulla. È corretto?


No. Dall'entrata in vigore della Legge sull'assicurazione infortuni (Lainf) nel gennaio del 1984 tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali. Fanno eccezione gli occupati a tempo parziale che lavorano per meno di 8 ore alla settimana presso uno stesso datore di lavoro. Questi non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Dal terzo giorno dopo l'infortunio l'assicurazione paga un'indennità giornaliera dell'80 per cento del salario assicurato. Se lei è obbligatoriamente assicurato dunque la sua capa non deve farsi carico lei stessa del suo salario, a condizione che le prestazioni assicurative coprano almeno l'80 per cento del suo stipendio. La sua capa però probabilmente non ha fatto caso al capoverso 3 dell'articolo 324b del Codice delle obbligazioni, secondo il quale è proprio la sua capa a dover pagare di tasca sua l'80 per cento del suo salario se le prestazioni assicurative vengono versate soltanto dopo un periodo di attesa. In base alla Lainf l'assicurazione infortuni paga le indennità giornaliere soltanto dal terzo giorno dopo l'infortunio. La sua capa le deve dunque versare di tasca propria l'80 per cento del salario assicurato per i primi tre giorni.

Pubblicato il

28.09.2012 13:00
Myriam Muff