Il 2 dicembre 2008, nell'indifferenza quasi assoluta, il Gran Consiglio ticinese ha approvato il Concordato intercantonale del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e modificato la Legge cantonale sulla polizia del 12 dicembre 1989, allargando le misure previste dal concordato alle manifestazioni di qualsiasi tipo.
Il Concordato riprende le misure del divieto d'accesso ad una determinata area, dell'obbligo di presentarsi alla polizia e del fermo preventivo di polizia introdotte nella Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna in vista dei Campionati europei maschili di calcio 2008 e la cui validità è limitata al 31 dicembre 2009, e in alcuni punti le amplia. Queste misure possono essere pronunciate nei confronti di chi ha commesso, o è sospetto di aver commesso, degli atti definiti violenti. Atti che includono reati quali l'omicidio, l'incendio intenzionale, l'esplosione, la pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, la violenza o la minaccia contro le autorità e i funzionari, ma che comprendono anche reati che possono essere lievi quali il danneggiamento (anche un semplice graffito) o la sommossa (reato per il quale si può essere denunciati per il solo fatto di aver partecipato ad una manifestazione nel corso della quale alcuni partecipanti abbiano scritto graffiti su dei muri).
Il tutto abbinato ad una banca dati - hooligan, una banca dati tenuta a livello federale per quanto riguarda atti commessi o di cui si è sospettati in occasione di manifestazioni sportive, registro non precisato nel caso di altre manifestazioni.
Contro il decreto che approva l'adesione al concordato e l'estensione a tutte le manifestazioni a livello cantonale, un gruppo di persone di varia estrazione ha inoltrato ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (Tf). È tuttavia importante sensibilizzare l'opinione pubblica in generale, perché questa normativa rompe con concetti fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto (perlomeno quando per democrazia si intende partecipazione paritaria e non una dittatura della maggioranza o un totalitarismo "popolare").

Verso lo stato di polizia

Infatti, la rinuncia ai diritti fondamentali e ai principi dello Stato di diritto implicita nel decreto legislativo, istituisce un pericoloso strumento di limitazione delle libertà democratiche, senza riguardo ai fini giuridici perseguiti dal diritto e dalla Costituzione. Certo, la violenza ("Gewalt") è criticabile. Ma che ne è del potere ("Gewalt") che ad essa si contrappone? Non si può evitare di considerare il pericolo che la lotta contro la violenza (del singolo) si trasformi in lotta per la difesa del potere di Stato, sotto l'egida di un (nuovo) diritto positivo, ma a detrimento di un fine (bene giuridico) consacrato dalla nostra costituzione: la libertà.

Doppia pena

Va ricordato che già le leggi attuali, il Codice penale in particolare, non solo sanzionano gli atti violenti definiti dal concordato, ma prevedono pure delle misure preventive: la punibilità di determinati atti preparatori in vista di reati particolarmente gravi (omicidio, lesioni gravi, incendio); la cauzione preventiva in caso di minaccia di commettere un crimine o un delitto; la confisca di oggetti pericolosi destinati a commettere un reato; le norme di condotta in caso di rischio di recidiva. In questo ambito per esempio sono stati pronunciati dei divieti di partecipazione a partite di hockey nei confronti di persone che avevano commesso dei reati in tali occasioni, oppure si sequestrano oggetti contundenti.
L'ulteriore possibilità di vietare la partecipazione a future manifestazioni costituisce quindi una doppia pena, al di là dell'esistenza di un pericolo reale o meno, in un ambito nel quale il Codice penale non ha voluto prevedere tale possibilità o dove ha voluto prevenire con altri mezzi.

Privazione della libertà

Di particolare gravità la possibilità di pronunciare un fermo preventivo di polizia, al di là di un pericolo concreto e immediato, solo per far rispettare obblighi di legge che chiunque è tenuto ad osservare. Un fermo preventivo è generalmente ammissibile unicamente per impedire uno specifico e concreto reato penale, non per scongiurare un qualsiasi pericolo per l'ordine pubblico (altrimenti potremmo vederci incarcerati tutti).
Inoltre, la normativa approvata dal parlamento ticinese non prevede neppure di tradurre l'interessato davanti ad un giudice: non è previsto alcun esame della legittimità se non attraverso una procedura di ricorso al tribunale cantonale amministrativo, certamente non atta a garantire celerità di giudizio.
Si dirà che in caso di fermo preventivo superiore a 10 giorni è competente il Pretore: ma a parte il fatto che il Pretore in questo caso assume compiti di procuratore pubblico piuttosto che di giudice, un termine di 10 giorni è ben lungi dagli standard imposti sia dalla costituzione cantonale (24 ore), sia dalle leggi, dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionali e internazionali.

Libertà d'opinione

La normativa tocca in modo pesante le libertà di riunione, d'opinione e di movimento, senza rispettare le condizioni per la loro limitazione. Il Concordato rinuncia per esempio al requisito del pericolo. È sufficiente che l'interessato abbia partecipato, o sia sospettato di aver partecipato, in passato (neppure si definisce quale passato) ad atti violenti in occasione di manifestazioni.
Il Concordato è di una vaghezza unica considerata la gravità delle limitazioni che contiene. Manca di determinatezza e di prevedibilità: come posso regolarmi se partecipo ad una manifestazione? Basta che vengo vista nelle vicinanze di qualcuno che fa partire un fumogeno per essere denunciata e di conseguenza diventare passibile di una delle misure previste dal concordato (e quindi perché mi venga vietato di partecipare a prossime manifestazioni)?
Difficilmente ravvisabile pure l'interesse pubblico per misure di questo tipo a titolo permanente, al di fuori di eventi di natura eccezionale come potevano esserlo - al limite - gli Europei di calcio maschile del 2008.
Le misure non sono neppure idonee, perché se veramente c'è gente che non vede l'ora di commettere atti di violenza, si sposterà semplicemente nelle zone limitrofe o in altre zone sovraffollate, magari meno protette. Inoltre, il fatto di riunirsi con altri risponde a un bisogno elementare dell'uomo, rompe l'isolamento, permettendogli di definirsi in rapporto al gruppo e di far nascere un sentimento di appartenenza e di solidarietà. Non bisogna essere sociologi o psicologi per sapere che l'emarginazione è fucina di comportamenti anti-sociali e quindi preludio alla violenza, per cui sotto questo aspetto il Concordato è addirittura controproducente. Le misure come visto non sono neppure necessarie, perché vi sono già altri strumenti a disposizione. Inoltre, per prevenire atti violenti spesso è fondamentale la gestione per esempio dell'afflusso delle persone ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni.
La vaghezza dei termini usati nel Concordato confrontata con la serietà dell'ingerenza che queste misure comportano sembra esprimere un disinteresse del legislatore cantonale per quel che sono i diritti fondamentali, perno della nostra Costituzione. Contribuiscono a fare dell'eccezione una pratica corrente. Vi è una palese sproporzione tra lo scopo di queste misure, ovvero impedire sporadici episodi di violenza che mai hanno assunto una dimensione veramente preoccupante nel contesto svizzero, e ancor meno ticinese, e le libertà che queste misure vanno a ledere nella loro essenza.
Presunzione d'innocenza

Ma l'aspetto per certi versi più preoccupante di queste norme, è che la presunzione d'innocenza in pratica è abolita e si introduce una cultura del sospetto. Non è più la polizia, lo Stato, che deve provare la mia colpevolezza, ma sono io che devo provare la mia innocenza. Prova praticamente impossibile da fornire. Infatti, quali "prove" di comportamento violento vengono citate non solo pertinenti sentenze giudiziarie (che significa poi?), ma anche denunce di polizia, dichiarazioni o registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione delle dogane, o di privati (personale addetto alla sicurezza, organizzatori delle manifestazioni), divieti di accedere a stadi o altri locali e aree delimitate di proprietà di privati (organizzatori di manifestazioni), comunicazioni di autorità straniere.
Il principio della presunzione d'innocenza è volto a garantire che le autorità non partano dall'idea, preconcetta, che il prevenuto abbia commesso l'atto di cui è accusato. Il Concordato introduce invece una vera e propria finzione, una presunzione di diritto, perché prevede di considerare prova di comportamento violento, senza possibilità per l'interessato di capovolgere questa presunzione, delle sentenze, ma anche delle semplici denunce, delle dichiarazioni e altri mezzi simili elencati nel Concordato.

Arbitrio

Il Concordato e la sua estensione a tutte le manifestazioni è poi semplicemente arbitrario in vari aspetti, dallo scombussolamento delle vie di diritto (competenza al giudice civile e amministrativo per questioni penali, mancanza di indipendenza), alla confusione di competenze private e pubbliche laddove permette alla polizia di comunicare dati personali a privati raccomandando loro di pronunciare un divieto di accesso ai propri locali. È pure contradditorio laddove per esempio prevede che il fermo preventivo di polizia possa avere una durata massima di 24 ore, mentre che la normativa cantonale ne prevede l'estensione a oltre 10 giorni.
Speriamo che il Tribunale federale percepisca la pericolosità di queste normative e neghi loro ogni validità, e in ogni caso che l'autorità cantonale dia direttive più che restrittive, perché altrimenti tra poco in Ticino non si potrà più partecipare a nessuna manifestazione senza la paura che per un po' non sia l'ultima.

Pubblicato il 

01.05.09

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