Subentrante oppure disdetta?

Esiste ancora molta confusione su come disimpegnarsi da un contratto di locazione. Vi sono diverse possibilità, a seconda della situazione e della volontà del conduttore.
Una possibilità è quella di terminare la locazione senza porre fine al contratto, ossia presentando un subentrante (art. 264 Co). Questa disposizione legale conferisce la possibilità di restituire anticipatamente l'ente locato, senza rispettare né i preavvisi (solitamente tre mesi per le abitazioni) e neppure le scadenze previste, a condizione di presentare un candidato subentrante. Il candidato deve essere solvibile, oggettivamente accettabile e disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni attualmente in vigore. Il locatore dispone di circa 10-20 giorni per valutare la candidatura ed eventualmente sollecitare informazioni supplementari. Attraverso questa restituzione anticipata dei locali, l'inquilino non deve più pagare la pigione fino alla scadenza del contratto, ma fino alla data in cui il candidato subentrante riprende o avrebbe ripreso il contratto di locazione.
La seconda possibilità è quella di porre regolarmente fine al contratto di locazione, dando una disdetta ordinaria,  osservando i preavvisi e le scadenze in vigore (art. 266a-266f Co). La disdetta va data preferibilmente per iscritto e firmata (anche dal coniuge se si tratta di abitazione famigliare). La pigione viene corrisposta fino alla scadenza del contratto.
Terza e ultima possibilità è quella di porre fine al contratto in vigore, in maniera anticipata, ossia prima della sua scadenza, tramite una disdetta anticipata . Questo tipo di disdetta può tuttavia essere data solo in tre casi specifici. Nel caso di difetti di grave entità (art. 259b Co), per giusti motivi (art. 266g Co) oppure in caso di decesso del conduttore (da parte degli eredi, art. 266i Co). Per giusti motivi si intendono delle circostanze eccezionali, sconosciute e imprevedibili al momento della conclusione del contratto, che rivestono una certa gravità e che non sono imputabili al conduttore. Anche in questo caso la disdetta va data preferibilmente per iscritto e firmata (anche dal coniuge). La pigione va corrisposta fino alla fine del contratto.




Pubblicato il

06.11.2009 13:30
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