Stessa ditta, paghe diverse e l'indennità per malattia

Parità di trattamento: e il salario?

Da maggio 2009 lavoro a tempo pieno come venditrice allo shop di una stazione di benzina. Guadagno 3 mila 300 franchi al mese. Purtroppo, me ne sono già accertata, per me non c'è né Contratto collettivo né Contratto normale di lavoro. Parlando con le altre colleghe ho scoperto che loro per un tempo pieno guadagnano 3 mila 400 franchi. Ne ho parlato con il capo. Lui, stupito, mi ha risposto che non può essere vero, aggiungendo che tutte riceviamo la stessa paga, indipendentemente dalla formazione e dall'età. Ora la mia paga viene adeguata, ma solo a partire dal 1° ottobre 2010. Sulla base del principio della parità di trattamento posso pretendere di ricevere 3 mila 400 franchi al mese con effetto retroattivo a partire dal mese di maggio 2009?

No. In Svizzera vige il principio della libertà contrattuale, anche in relazione al salario. Il principio della parità di trattamento nel diritto del lavoro si basa sull'art. 328 del Codice delle obbligazioni (Co). Per quanto riguarda gli stipendi, questo principio è fortemente limitato. Il datore di lavoro può pagare diversamente due lavoratrici che svolgono le stesse mansioni. Ma non può pagare diversamente delle persone di sesso diverso. Perché così violerebbe il divieto di discriminazione in base al sesso. E ci sarebbe un diritto al versamento retroattivo della differenza salariale che può essere fatto valere in giudizio sulla base della Legge sulla parità. Il principio della parità di trattamento trova però applicazione in caso di supplementi salariali versati a titolo volontario, come gratificazioni o adeguamenti al rincaro: se tali supplementi salariali volontari vengono versati in maniera generale e indistinta nell'azienda, essi non possono essere negati senza un motivo fondato ad un singolo lavoratore o a un preciso gruppo di lavoratori.


Malato con contratto a termine

Lavoro come aiuto muratore con un contratto a tempo determinato di due mesi. A causa di persistenti dolori all'orecchio la scorsa settimana sono andato dal medico. Egli ha diagnosticato un'otite e mi ha messo in malattia per una settimana. In questa settimana vengo pagato anche se il mio rapporto di lavoro è a tempo determinato?

Sì. L'obbligo al versamento del salario in caso di malattia o infortunio è regolato in linea di principio dall'art. 324a del Codice delle obbligazioni (Co). Esso prescrive che per un certo periodo i datori di lavoro devono continuare a versare lo stipendio anche in caso di assenza per malattia. Compresa un'adeguata compensa-
zione per il salario in natura non percepito. L'obbligo tuttavia sussiste solo se il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi o se è stata pattuita una durata di almeno tre mesi. Se il suo rapporto di lavoro fosse regolato esclusivamente dal Co, dunque, lei non avrebbe diritto al versamento dello stipendio per la settimana di assenza dal lavoro per malattia. Come muratore tuttavia lei è soggetto al Contratto nazionale mantello dell'edilizia principale (Cnm). Esso obbliga il datore di lavoro a stipulare un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei suoi dipendenti. Il diritto al versamento dell'indennità giornaliera sussiste dal secondo giorno di malattia e ammonta all'80 per cento del salario. Il datore di lavoro può assumersi il rischio dei primi 30 giorni di malattia e stipulare un'assicurazione con un tempo di attesa massimo di 30 giorni. Anche in questo caso comunque lei ha diritto all'80 per cento dello stipendio a partire dal secondo giorno. A pagarglielo sarà, a seconda dei casi, l'assicurazione o il datore di lavoro stesso.

Pubblicato il

08.10.2010 13:30
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