Secondo pilastro e ore straordinarie

Chi decide sul libero passaggio?

In occasione del mio ultimo cambiamento di posto di lavoro ho trovato un nuovo impiego soltanto dopo tre mesi. Siccome lasciando il vecchio posto di lavoro non sapevo quando e dove avrei trovato un nuovo posto di lavoro, malgrado le sollecitazioni non mi ero annunciato all'istituto previdenziale presso cui ero assicurato fino ad allora. In seguito una banca mi ha comunicato che il mio precedente istituto previdenziale aveva aperto per me un conto di libero passaggio. Un istituto previdenziale può di sua iniziativa aprire un conto di libero passaggio?

In questo caso sì. Se prima di un evento assicurato (pensionamento, morte, invalidità) degli assicurati lasciano l'istituto previdenziale, essi hanno diritto alla prestazione d'uscita – è il cosiddetto caso di libero passaggio. Nel caso di un cambiamento del posto di lavoro l'istituto di previdenza precedente trasferisce le prestazioni di uscita al nuovo istituto. Se la persona assicurata non incomincia subito a lavorare presso un nuovo datore di lavoro, essa deve comunicare subito all'istituto di previdenza presso quale istituto di libero passaggio debbano essere versate le prestazioni di uscita. Si può scegliere fra un conto personale di libero passaggio presso una banca oppure una polizza di libero passaggio presso una compagnia assicurativa. Se la persona assicurata non comunica nulla all'istituto previdenziale, questo entro due anni dal verificarsi del caso di libero passaggio deve versare le prestazioni di uscita all'istituto collettore. Il suo ex istituto di previdenza ha dunque agito correttamente.


Si può compensare con tempo libero?

Nel mio nuovo contratto di lavoro sta scritto che le ore straordinarie non vengono pagate, ma compensate con tempo libero. Una simile clausola è ammissibile?

Sì. Secondo l'art. 321c del Codice delle obbligazioni (Co) il lavoro straordinario può essere compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve compensare il lavoro straordinario con del salario, cioè il salario normale più un supplemento di almeno un quarto. Lo stesso articolo del Co prevede però la possibilità mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo di regolare altrimenti la questione. Il suo nuovo datore di lavoro ha fatto uso di questa possibilità e ha stabilito contrattualmente che le ore straordinarie possano essere compensate soltanto con del tempo libero e non con il versamento di un salario. Il requisito della forma scritta è adempiuto. Firmando il contratto lei ha dato il suo accordo alla compensazione delle ore straordinare esclusivamente mediante del tempo libero. La clausola del suo contratto è dunque ammissibile.

Pubblicato il

05.06.2009 13:30
Philip Thomas
Editore

Sindacato Unia

Direzione

Claudio Carrer

Redazione

Francesco Bonsaver

Raffaella Brignoni

Federico Franchini

Mattia Lento

Indirizzo
Redazione area
Via Canonica 3
CP 1344
CH-6901 Lugano
Contatto
info@areaonline.ch

Inserzioni pubblicitarie

Tariffe pubblicitarie

T. +4191 912 33 88
info@areaonline.ch

Abbonamenti

T. +4191 912 33 80
Formulario online

INFO

Impressum

Privacy Policy

Cookies Policy

 

 

© Copyright 2023