Se la tredicesima è nel Ccl e se l'invalidità è solo parziale

Tredicesima, ci devo rinunciare?

Da cinque anni lavoro come pittore in una piccola impresa di pittura. Oltre a me e al mio capo c'è ancora soltanto un altro operaio. Ora ho dato la disdetta. Alla fine di dicembre farò il mio ultimo giorno di lavoro. Siccome attualmente non ci sono molti lavori in vista, il mio capo mi ha chiesto se eventualmente non sarei disposto a rinunciare alla tredicesima. Può farlo?

No, non è consentito. Perché nel Contratto collettivo di lavoro (Ccl) dei pittori e gessatori, dichiarato di obbligatorietà generale, la tredicesima è prescritta. Se il rapporto di lavoro viene regolarmente sciolto durante l'anno, lei ha diritto ad una quota proporzionale di tredicesima. È il caso per lei. La sua ditta le deve versare la tredicesima in occasione dell'ultimo giorno di paga. La legge su questo punto è chiarissima. L'art. 341 del Codice delle obbligazioni stabilisce infatti che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. La norma concernente la tredicesima nel Ccl dei pittori e gessatori è proprio un caso simile. In breve: lei non è tenuto a rinunciare alla tredicesima.


Rendita Ai, mi si può computare un reddito?

Sono una donna, vivo da sola e la mia mezza rendita Ai non mi basta. Ho quindi fatto richiesta per le prestazioni complementari. Come persona parzialmente invalida mi si può computare un reddito anche se io non guadagno proprio nulla?

Sì. Redditi computabili sono la sua mezza rendita Ai, eventuali altre rendite e il suo patrimonio, se è maggiore di 37.500 franchi. A questi si aggiungono le entrate alle quali lei ha rinunciato. Questo significa: persone parzialmente invalide di meno di 60 anni di età possono lavorare in una certa misura. Se delle persone parzialmente invalide lavorano troppo poco o non lavorano affatto, l'autorità considera questo come una rinuncia a un reddito da lavoro. Come conseguenza l'autorità le computa un reddito da lavoro minimo (ipotetico). Questo dipende dal grado di invalidità. Per un grado di invalidità compreso fra il 50 e il 59,9 per cento, il reddito da lavoro minimo è valutato in 19.050 franchi. Da questo reddito ipotetico l'ufficio dell'Assicurazione invalidità (Ai) deduce un importo a libera disposizione di 1.000 franchi. Dei 18.050 franchi rimanenti ne computa i due terzi (dunque 12.033 franchi) come guadagno. Quindi: se lei ha meno di 60 anni l'ufficio dell'Ai le computa in linea di principio 12'033 franchi quale reddito. Ci sono però circostanze che rendono difficile o impossibile far fronte all'obbligo di svolgere un'attività lavorativa remunerata. Tali circostanze possono essere ad esempio l'età, una difficile situazione del mercato del lavoro, una formazione carente o competenze linguistiche insufficienti, ma anche un'assenza troppo lunga dall'attività professionale o compiti di cura. Per far valere simili eccezioni lei deve fornire la prova che a causa di uno o più di questi fattori non le riesce di trovare un posto di lavoro, dimostrandolo in particolare con candidature inoltrate senza successo.

Pubblicato il

21.12.2012 14:00
Alice Niklewicz
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