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Rientro in Italia con proprietà in Svizzera: alcune dritte

 

Ormai vi sono in Svizzera molti emigrati italiani proprietari della loro abitazione ed alcuni di questi, dopo il pensionamento, decidono di rimpatriare. Certuni mettono in vendita la loro abitazione mentre altri ne mantengono la proprietà, magari affittandola, in previsione di un eventuale ritorno in Svizzera dove comunque continuano a viverci i loro figli con le rispettive famiglie. Mirco (nome di fantasia) del Cantone Zugo è uno di questi e desidera sapere quali saranno i suoi obblighi fiscali con lo stato italiano per la sua proprietà immobiliare in Svizzera dal momento in cui avrà la residenza in Italia, in particolare se in Italia questa sua casa risulterà fiscalmente - ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU) - prima o seconda casa. Innanzitutto è opportuno ricordare che dal 1976 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali nei casi in cui un cittadino italiano o svizzero vive in uno dei due Paesi con cespiti nell’altro (immobili, rendite, salario, ecc.). A questa Convenzione si è, poi, aggiunto un Protocollo nel 2014 per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e che ha introdotto lo scambio automatico delle informazioni fiscali tra i due Paesi. Una novità, quest’ultima, che ha avuto come conseguenza per gli italiani iscritti all’AIRE che per la registrazione dei loro conti bancari o postali - di cui sono titolari in Italia - non viene più richiesto il loro Codice fiscale italiano bensì, per i residenti in Svizzera, quello elvetico cioè il loro numero AVS. Ciò premesso, quando Mirco sarà ufficialmente residente in Italia e quindi non più iscritto all’AIRE, per la sua proprietà immobiliare in Svizzera dovrà continuare a presentare annualmente la denuncia fiscale al Comune elvetico competente e, quindi, versare la patrimoniale sul valore netto dell’immobile e sul reddito prodotto dall’affitto. Mentre in Italia la sua casa in Svizzera sarà esclusa dall’IMU. Tuttavia, ogni anno, Mirco dovrà pure presentare in Italia all’Agenzia delle Entrate il modello per la denuncia dei Redditi delle Persone Fisiche e compilare il quadro RW riportandovi i dati relativi al suo immobile posseduto in Svizzera - compreso il valore attribuitogli dal Comune elvetico - per il quale dovrà versare l’1,06% (anno 2025) del suo valore per l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero), mentre il reddito di locazione per l’immobile in Svizzera dovrà essere pure riportato nello stesso modello nello spazio apposito. In ogni caso, in ottemperanza alla citata Convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Svizzera, per il fisco italiano si potrà detrarre dall’IVIE e dall’IRPEF sull’affitto un credito d’imposta pari agli importi versati al fisco elvetico per le due voci relative a tale immobile. Pertanto, presumibilmente, Mirco non dovrà versare niente al fisco italiano per la sua proprietà immobiliare in Svizzera.

 

Pubblicato il

11.02.2025 10:25
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