Revisione Ladi, prestazioni e indennità

Revisione Ladi: taglio delle prestazioni?

È dal 1° ottobre 2010 che sono iscritta all'Ufficio del lavoro. Finora dalla Cassa disoccupazione ho ricevuto l'80 per cento del mio guadagno assicurato. Come mamma in una famiglia monoparentale devo provvedere anche al sostentamento di mia figlia, che ha 26 anni ma che è ancora agli studi. Il mio guadagno assicurato annuale è di 75 mila franchi. Ora però ho letto che, a seguito della revisione della Legge sull'assicurazione disoccupazione (Ladi), dal prossimo 1° aprile c'è da temere importanti tagli alle prestazioni. Questi tagli riguarderanno anche me?

Sì. Siccome lei era già annunicata all'Assicurazione disoccupazione (Ad) prima del 1° aprile 2011, cambia il modo in cui è considerato l'obbligo di mantenimento. Finora, come genitore con un obbligo di mantenimento, lei riceveva, indipendentemente dall'età dei figli, un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del suo guadagno assicurato. Dal prossimo mese di aprile lei per figli di età superiore ai 25 anni non avrà più diritto all'applicazione di un tasso più alto per la determinazione delle indennità giornaliere. Lei avrà diritto ancora soltanto al 70 per cento del guadagno assicurato. Un'ulteriore conseguenza della revisione della Ladi concerne il periodo di attesa: per assicurati che non hanno un obbligo di mantenimento verso dei figli il periodo di attesa (fra 5 e 20 giorni) viene progressivamente aumentato, a dipendenza dell'ammontare del guadagno assicurato. Con un guadagno assicurato di 75 mila franchi ora il periodo di attesa prima di percepire le indennità si fisserà a 10 giorni. Questa regola vale però soltanto per coloro che si annunceranno alla disoccupazione a partire dal 1° aprile.


Revisione Ladi e indennità giornaliere

Ho 56 anni e dal 1° aprile 2010 sono disoccupato. All'epoca mi fu accordato un diritto a 520 indennità giornaliere pari all'80 per cento del mio salario assicurato. Questo perché mi sono annunciato anche all'Assicurazione invalidità (Ai) e la procedura è ancora in corso. Il mio contratto di lavoro era stato disdetto per il 31 agosto 2009. All'epoca, a causa di una malattia, ero inabile al lavoro al 100 per cento e ricevevo le indennità giornaliere per malattia versate dall'Assicurazione malattia. Dal 1° aprile sono di nuovo pienamente abile al lavoro e mi sono subito annunciato alla Cassa disoccupazione. A causa dei sette mesi di malattia fra settembre 2009 e marzo 2010 posso però dimostrare soltanto 17 mesi di contributi. Ora la Cassa disoccupazione mi ha comunicato che dal 1° aprile avrò diritto ancora soltanto a 260 indennità giornaliere. È vero?

Sì, purtroppo. Una delle modifiche più importanti introdotte con il pacchetto di risparmi dalla recente revisione della Legge sull'assicurazione disoccupazione (Ladi) è che ci sono meno indennità giornaliere. La riduzione del numero di indennità giornaliere cui si ha diritto riguarda anche quei disoccupati che si sono annunciati prima del 1° aprile 2011. Ora, con un periodo di contribuzione compreso fra 12 e 18 mesi il numero di indennità giornaliere si riduce a 260. Le 120 indennità giornaliere supplementari cui finora aveva diritto se era pendente una domanda di prestazioni all'Ai sono state cancellate. Vi hanno diritto ancora soltanto gli assicurati con un grado di invalidità di almeno il 40 per cento. Il 31 marzo prossimo lei avrà già raggiunto le 260 indennità giornaliere, cioè il massimo cui ha diritto dopo la revisione. Per questo dal 1° aprile non avrà più alcun diritto alle indennità. Decisivo è quanti mesi di contributi gli assicurati possono dimostrare nei due anni precedenti l'annuncio dalla disoccupazione. A dipendenza del numero di mesi di contributi e dell'età della persona disoccupata si stabilisce il numero massimo di indennità giornaliere a cui questa ha diritto. Nemmeno nel suo caso, dove una malattia o un infortunio hanno determinato un annuncio tardivo alla disoccupazione, vi è una regola particolare.

Pubblicato il

18.03.2011 13:30
Laura Sager