Recuperi, malattie e 2°pilastro

Recuperi e malattia: perdo i giorni di libero?

La nostra ditta è stata chiusa nel periodo fra Natale e Capodanno, come di consueto. Questo periodo serve a compensare ore di lavoro anticipate prestate nei mesi precedenti. Durante le feste sono però stato ammalato, e al rientro sul posto di lavoro ho subito portato al mio capo il certificato medico. Ora il mio capo mi dice che non avrei diritto a questi giorni in quanto non erano giorni di vacanza. È giusto?

No. I partner contrattuali si accordano spesso su giorni di vacanza supplementari. Il diritto a questi giorni supplementari di ferie nasce con il prolungamento dell'orario giornaliero o settimanale di lavoro (ore anticipate). Il tempo "guadagnato" in questo modo viene spesso impiegato per dei ponti durante i quali la ditta resta chiusa. Il tempo di lavoro anticipato non viene quindi pagato al momento in cui viene prestato. Queste ore sono considerate "giorni di vacanza" supplementari e vengono pagate come se si fosse prestato normalmente il proprio lavoro. Queste ore di lavoro anticipate non devono nemmeno essere confuse con le ore di lavoro straordinarie: se infatti lei da la disdetta durante l'anno, queste ore le devono venir pagate. Ma non le è dovuto alcun supplemento, come per le ore straordinarie, in quanto, come detto, si tratta di un prolungamento concordato del tempo di lavoro. Ora, se lei si ammala durante questi "giorni di vacanza" supplementari, ha diritto al versamento del salario causa malattia secondo il Codice delle obbligazioni (Co). Il tempo di vacanza perso lo può recuperare successivamente. Questo significa che il suo capo per i giorni per i quali lei aveva un certificato medico le deve successivamente dare libero.


Indipendente: posso ritirare la cassa pensione?

Da tempo sono disoccupato e per questo in primavera fonderò la mia ditta. A questo scopo posso ritirare il mio capitale di cassa pensione? Se sì, a cosa devo prestare attenzione in particolare?

Sì, lei può ritirare le sue prestazioni d'uscita in contanti se diventa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. A questo scopo deve dimostrare al suo istituto di previdenza che è diventato indipendente. Questo lo fa con una dichiarazione della Cassa di compensazione Avs o dell'amministrazione delle contribuzioni in base alla quale lei risulta annunciato come lavoratore indipendente. La sua richiesta per un versamento in contanti del suo avere di cassa pensione la deve inoltrare all'istituto di previdenza entro un anno dall'inizio della sua attività lavorativa indipendente. Se è sposato, può ritirare il capitale del secondo pilastro soltanto se il suo coniuge è d'accordo e firma con lei la richiesta. Questo serve ad evitare che dei capitali pensionistici spariscano semplicemente a spese del coniuge. L'obbligo di chiedere il consenso del coniuge grava su di lei e non ad esempio sull'istituto di previdenza. Quest'ultimo ha invece un obbligo di verifica: esso non deve infatti soltanto constatare se c'è un motivo per un ritiro anticipato del capitale, ma deve anche controllare se lei è sposato e quindi se è soggetto all'obbligo di produrre anche il consenso del coniuge.

Pubblicato il

27.01.2012 13:30
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