Procura Migros, così no

Ricordate la “Dispensa dal segreto professionale medico” di Migros Ticino, quella procura con la quale i dipendenti con problemi di salute autorizzano il proprio medico curante a fornire informazioni alla Migros sul proprio stato di salute? Il caso fu sollevato da area nella sua edizione n. 24 del 17 giugno scorso (cfr. www.area7.ch). Ebbene, quella dispensa così come formulata (cfr. il testo nel riquadrato) è illegale. Lo sostiene in una sua articolata presa di posizione l’ufficio dell’Incaricato federale per la protezione dei dati, diretto da Hanspeter Thür, confermando la nostra tesi di allora. E rilevanti riserve le esprime pure il servizio giuridico della Federazione dei medici svizzeri (Fmh). Certo, Migros Ticino osserva che la procura in questione è utilizzata di rado: ma ogni volta che ciò accade è già una volta di troppo. Il parere dell’Incaricato federale per la protezione dei dati, emesso il 25 ottobre su richiesta del servizio giuridico del sindacato Unia, parte dalla premessa che in linea di principio il datore di lavoro non ha il diritto di vedere i dati concernenti la salute di un suo lavoratore. Il datore di lavoro può soltanto sapere se ed in che misura un lavoratore è in grado di eseguire una certa attività lavorativa: per questo non è necessario avere accesso ad alcuna diagnosi medica. Il lavoratore per contro può autorizzare il datore di lavoro ad avere accesso ai suoi dati medici, ma l’autorizzazione dev’essere libera e sempre revocabile. Non solo: l’ampiezza dell’autorizzazione e il suo scopo devono essere riconoscibili al lavoratore e l’accesso alle informazioni deve limitarsi a quanto necessario per raggiungere lo scopo per cui la dispensa dal segreto medico è stata eccezionalmente concessa. Nel caso della dispensa sottoposta da Migros Ticino ai suoi dipendenti l’Incaricato federale per la protezione dei dati rileva in primo luogo carenze nella sua trasparenza: «non è ad esempio chiaro quali informazioni debbano essere rilasciate alla Migros per il coordinamento di misure terapeutiche, per questioni assicurative e per diverse misure in rapporto con l’incapacità lavorativa», osserva l’Incaricato. Insomma, il rischio è che il dipendente non riconosca l’ampiezza della dispensa dal segreto medico e autorizzi la trasmissione di informazioni che vorrebbe rimanessero invece riservate. Ma la critica principale concerne la violazione del principio di proporzionalità: «l’autorizzazione così come formulata ha come effetto che il datore di lavoro riceve dati dal medico che non concernono soltanto la capacità lavorativa, ma che vanno oltre. L’autorizzazione è problematica soprattutto perché non esclude che il medico fornisca alla Migros dati concernenti la salute del lavoratore». L’Incaricato così spiega la sua critica: «fornire dati così sensibili non serve neppure allo scopo, in quanto il datore di lavoro – per mancanza di competenze specifiche – non può giudicare sulla base di questi se la persona in questione sia atta al lavoro oppure no. È in primo luogo il medico che deve chiarire se ed in che misura la capacità lavorativa del lavoratore per il suo specifico lavoro è data o meno. In questo senso ci sembra sproporzionato e in particolare non atto a raggiungere lo scopo il fatto che il medico debba fornire informazioni concernenti la salute del lavoratore al capo del personale di Migros Ticino». A questi argomenti se ne aggiunge ancora un altro, e di peso: il pericolo di discriminazione da parte del datore di lavoro, se viene a conoscenza della diagnosi medica concernente il lavoratore, un rischio di discriminazione che, rileva l’ufficio di Mister Dati, «è tanto più probabile, se si tratta di diagnosi molto delicate (Aids, malattie psichiche, ecc…)». L’Incaricato federale per la protezione dei dati rileva d’altro canto l’obbligo di diligenza del lavoratore e il diritto del datore di lavoro di impartirgli direttive. Si tratta quindi di trovare un equilibrio fra i diritti e i doveri del lavoratore. Per l’Incaricato in sostanza l’equilibrio è però già dato con la regolamentazione esistente, e, si legge fra le righe, la dispensa elaborata da Migros Ticino rischia di romperlo. È infatti il medico curante che stabilisce se ed in che misura il lavoratore ha una capacità lavorativa in relazione alle mansioni che egli deve eseguire. La procedura è semplice, dice Mister Dati: «il medico curante visita il lavoratore e gli comunica il grado di capacità lavorativa; il lavoratore o il medico (con il suo consenso) ne informa il datore di lavoro». E basta. Se ci sono dubbi, il datore di lavoro «può far visitare il lavoratore da un secondo medico. Questo deriva dal diritto del datore di lavoro a dare direttive». Del resto, conclude l’Incaricato, secondo le direttive dei medici attivi nella medicina del lavoro «il datore di lavoro non ha accesso ai dati concernenti la salute del lavoratore». Riserve di un certo rilievo sulla procura in uso presso Migros Ticino sono espresse pure dal Servizio giuridico della Federazione dei medici svizzeri. In una breve nota di inizio settembre all’indirizzo del sindacato Unia si critica innanzitutto l’ampiezza della dispensa dal segreto medico, che va fino ad informazioni che «servono al coordinamento (…) di provvedimenti vari»: una simile formulazione è considerata inaccettabile dalla Fmh. Inoltre viene criticata «la mancata differenziazione fra datore di lavoro (servizio del personale), assicurazioni e medicina del lavoro». E questo benché Migros abbia di per sé «un buon know how per questioni di medicina del lavoro». Secondo la nota della Fmh «delle imprese così grosse farebbero bene ad avere un servizio di medicina del lavoro funzionante, che sostenga il medico curante nella sua funzione di filtro e che a sua volta possa costituire un filtro ulteriore» nel flusso di informazioni sulla salute dei dipendenti verso il datore di lavoro. Senza contare infine che molti dubbi rimangono sull’effettiva libertà di un dipendente che volesse rifiutarsi di firmare una procura sottopostagli dal suo datore di lavoro, magari sotto gli occhi del capo del personale o di un suo superiore diretto. “Il paziente autorizza...” «La paziente / il paziente ….. autorizza il medico curante ….. a fornire informazioni all’attenzione della Migros Ticino – rappresentata dal capo del personale. Pertanto la/il mandante dispensa, in misura limitata e per un periodo limitato, la/il mandataria/o dal segreto professionale medico (art. 321 I Cp e leggi sanitarie cant.). La dispensa concerne informazioni sullo stato di salute della/del mandante, nella misura in cui tali informazioni: • servono al migliore e/o al più rapido reinserimento nel mondo del lavoro, • sono necessarie per l’adattamento / il cambiamento del posto di lavoro, • risultano importanti per il chiarimento dell’abilità al lavoro presente e futura, • influenzano positivamente la fiducia tra la/il mandante e il datore di lavoro, • servono al coordinamento di misure terapeutiche, questioni assicurative e provvedimenti vari. La durata di validità della presente procura si limita alla durata di quella cura medica che è in rapporto causale con il conferimento della procura stessa. La/Il mandante ha tuttavia la facoltà di revocare in ogni momento la procura. La procura è legata alla persona autorizzata qui menzionata nominativamente e non è trasferibile in caso di cambiamento del medico, richiesta di una visita specialistica o ricovero in ospedale».

Pubblicato il

25.11.2005 03:00
Gianfranco Helbling