Il 1° gennaio ho iniziato un nuovo rapporto di lavoro. Nel contratto di lavoro avevamo fissato un periodo di prova di tre mesi. A metà marzo il mio datore di lavoro mi ha licenziato, anche se io in quel periodo ero malato. Il datore di lavoro era legittimato a licenziarmi durante il periodo di prova, malgrado io fossi malato?
Sì. Durante il periodo di prova il datore di lavoro può sciogliere il rapporto di lavoro anche in caso di malattia. L’art. 335b del Codice delle obbligazioni (Co) disciplina il licenziamento “durante il tempo di prova”: durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni.
L’art. 336c Co definisce i periodi in cui il datore di lavoro non può pronunciare il licenziamento a causa di malattia/infortunio, servizio militare, ecc., stabilendo che il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro dopo il tempo di prova, se il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Tuttavia, come già sottolineato, i periodi in cui il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro valgono solo al termine del periodo di prova.
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Ho cambiato lavoro e vorrei porle una domanda in materia di vacanze. Nell’azienda in cui lavoravo prima dovevamo fruire delle nostre vacanze entro il mese di maggio dell’anno successivo. Nell’azienda in cui sto lavorando attualmente non esiste alcuna regola in materia di fruizione delle vacanze. Possiamo fruirne quando vogliamo, anche a distanza di anni. È legittimo? La legislazione fissa dei periodi entro i quali è obbligatorio fruire delle vacanze?
Sì. Ai sensi dell’art. 329c del Codice delle obbligazioni (Co), di regola le vacanze devono essere assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive. Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell’azienda e dell’economia domestica. In particolare occorre tenere in considerazione la situazione familiare, cioè la data delle vacanze degli altri membri della famiglia e le preferenze personali e soprattutto stagionali della lavoratrice o del lavoratore. Il periodo delle vacanze deve essere fissato con sufficiente anticipo, in modo da permettere ai lavoratori di organizzare le proprie ferie. Le vacanze già fissate non possono essere posticipate unilateralmente dal datore di lavoro, senza l’accordo del lavoratore. La legislazione vigente prevede che di regola il lavoratore debba fruire delle vacanze nell’anno in corso.
Nella prassi continua a valere il principio in base al quale il datore di lavoro che, contrariamente alla regola, non concede le vacanze nell’anno in corso, deve farlo entro l’anno successivo, affinché le vacanze possano realizzare il loro scopo.
Al pari delle altre azioni del contratto collettivo di lavoro, anche il diritto alle vacanze cade in prescrizione solo dopo cinque anni (art. 128 Co).
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