Il diritto al congedo maternit? ? talmente mal regolamentato che sono possibili malintesi. Il Tribunale federale (Tf), in una sentenza pubblicata venerd? scorso, giudica quindi ?comprensibile? l?errore di una giovane donna, impiegata d?ufficio, che a torto ma in buona fede aveva creduto di aver diritto a 16 settimane di riposo dopo la nascita del figlio e non si era ripresentata al lavoro in una ditta di Chiasso. In realt?, a quell?epoca la lavoratrice avrebbe avuto diritto a sole otto settimane di congedo. Il caso risale al 1998. Una dipendente della ditta il 1° febbraio aveva dato alla luce un bambino, dopo aver lavorato fino a due giorni prima della nascita. La ditta, con scritto del 30 marzo, ossia otto settimane dopo la nascita, aveva intimato alla sua dipendente la ripresa immediata del lavoro, pena il licenziamento in tronco per causa grave. La lavoratrice, convinta di avere diritto a 16 settimane di congedo maternit?, s?? rifiutata: il 2 aprile successivo la ditta l?ha licenziata in base all?art. 337 del Codice delle obbligazioni. Secondo i giudici del Tribunale federale, il licenziamento con effetto immediato della donna non si giustifica. Il congedo maternit?, ricorda la sentenza, ha lo scopo di permettere alla donna ?di riposarsi in vista del parto, di partorire, di rimettersi e di occuparsi del neonato durante le prime settimane di vita. Malgrado l?assenza, alla donna ? garantito il mantenimento del posto di lavoro, cos? come il diritto di occuparlo al termine del congedo, con la conservazione dei diritti acquisiti?. Purtroppo, rileva il Tf, la Svizzera non ha ancora una regolamentazione uniforme e coordinata per i congedi maternit?. Se da un lato la Legge federale sul lavoro vieta l?attivit? alle madri per otto settimane dopo il parto, dall?altro il Codice delle obbligazioni non garantisce il diritto al salario durante questo periodo. A queste regole si aggiungono le disposizioni sull?eventuale indennit? giornaliera della Legge sull?assicurazione malattia e quelle dei contratti collettivi di lavoro. In questo contesto legale ?pu? essere molto difficile, per la lavoratrice, determinare quale sia la durata precisa del congedo maternit? qualora essa non sia stata esplicitamente definita nel contratto di lavoro?. Nel caso concreto, come risulta da un?interpretazione del Contratto collettivo, l?impiegata della ditta di Chiasso aveva diritto al minimo previsto dalla Legge sul lavoro, ossia otto settimane. Allo spirare di questo congedo la donna non aveva di per sé il diritto di assentarsi dal lavoro ?senza produrre un certificato medico attestante la sua incapacit? al lavoro?. Il licenziamento immediato ? possibile soltanto per una causa grave, cio? per una circostanza che non permetta, per ragioni di buona fede, di esigere da chi d? la disdetta (in questo caso la ditta di Chiasso) di mantenere il rapporto contrattuale di lavoro. L?impiegata in questione aveva fra gli altri l?obbligo di fornire la sua prestazione lavorativa: il suo rifiuto cosciente e intenzionale, malgrado gli avvertimenti del datore di lavoro, pu? essere di regola una situazione che autorizza al licenziamento in tronco secondo l?art. 337 del Codice delle obbligazioni. Non per? se la lavoratrice poteva credere in buona fede di essere autorizzata ad astenersi dal lavoro. Ed ? quanto successo nel caso dell?impiegata di Chiasso. Secondo il Tf infatti, le norme del Contratto collettivo che la riguardavano non erano per nulla chiare, e riflettevano la confusione vigente a livello legislativo. Cos?, dice la sentenza, si pu? capire che la lavoratrice ?si sia trovata in una situazione di confusione tale da poter credere, in buona fede, di avere diritto ad un?assenza di 16 settimane, tanto pi? ch?essa non aveva beneficiato ? in pratica ? di alcun congedo prima del parto?. Secondo il Tf non si pu? dunque dire che il comportamento della lavoratrice abbia distrutto il rapporto di fiducia fra lei e la ditta per la quale lavorava: il licenziamento in tronco quindi non si giustificava. Anzi, dalla ditta ?ci si poteva aspettare un atteggiamento pi? conciliante; essa avrebbe ad esempio potuto far capo ad un giurista onde chiarire, una volta per tutte, la regolamentazione della maternit? nel contratto collettivo?. La ditta ? quindi stata condannata a versare il salario per i tre mesi successivi alla disdetta intimata il 2 aprile ?98: ci? corrisponde al normale periodo di disdetta di tre mesi in caso di normale rescissione del rapporto d?impiego, periodo cui la donna in base al Codice delle obbligazioni aveva diritto dopo otto anni passati presso lo stesso datore di lavoro. Non ha invece eccezionalmente condannato la ditta a versare un?indennit? alla lavoratrice in quanto in sostanza la ditta aveva ragione nel ritenere che la donna avesse diritto ad un congedo di sole otto settimane. Il Tf ricorda infine che la Legge sul lavoro dal ?98 a oggi ? stata modificata: ora le neomamme possono decidere di riprendere l?attivit? fra l?ottava e la sedicesima settimana ma non possono essere obbligate.

Pubblicato il 

20.09.02

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