Non andate in vacanza il 24

Ho un amico medico che quando arriva il caldo prima delle vacanze estive emette il suo messaggio alle persone anziane "Buvez et faites boire!" ed ha perfettamente ragione poiché le persone anziane hanno la tendenza a disidratarsi senza accorgersene.
Faccio mia la parola d'ordine adattandola a nuove circostanze: "votate e fate votare!" e ciò poiché il 24 settembre saremo chiamati ad esprimerci sulla revisione della legge sull'asilo. La data è a ridosso della pausa estiva e quindi "a rischio", e ciò sia per i sostenitori della revisione che per coloro che l'avversano. Non a caso dunque la stampa ed i media in generale ne parlano già adesso, ben sapendo che sarà difficile mobilitare e convincere cominciando solo dopo la pausa estiva.
Mi permetto dunque di "scaldare", qualora ce ne fosse davvero bisogno, anche chi legge area. Argomenti contro la revisione di questa legge, revisione che ha aumentato ancora le contraddizioni e inaccettabilità della versione precedente, ce ne sono a iosa. Non tocca a me ricordare quelli tecnici, o comunque legati ad aspetti puramente procedurali. Come studioso di etica mi interesso evidentemente agli aspetti di fondo che toccano i diritti fondamentali, diritti che vanno riconosciuti ad ogni essere umano, poco importa quale sia il suo statuto giuridico o il luogo in cui si trova a vivere.
Proprio in questi giorni il Consigliere federale Blocher ha cercato di tranquillizzare l'opinione pubblica durante una conferenza stampa affermando che il testo revisionato della legge non può costituire una garanzia assoluta di fronte a possibili errori nell'accordare o meno il diritto di asilo ad una persona che lo richiede, ma che tale testo dovrebbe diminuire le possibilità di abuso del diritto di asilo stesso. Legislazione "difensiva" dunque, redatta in modo da poter dare ampi poteri agli organismi dell'amministrazione federale ma poche garanzie ai richiedenti.
Mi sono a messo a leggere il testo e mi sono soprattutto meravigliato della presenza massiccia del verbo "potere" messo talvolta sulla bocca del richiedente e talvolta dell'autorità di sorveglianza. Così "di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente" (art. 34, 2), può ritornare, può recarsi, può partire....: tutta una serie di può che mette chiaramente in evidenza che il legislatore non ha alcuna voglia di accogliere, ma soprattutto di rimandare, poco importa dove, ma non da noi.
Dal canto suo "l'autorità competente per l'organizzazione della partenza" (art. 97, 3) può comunicare alle autorità estere una quantità enorme di cose (su area non c'è posto ma si va da "a" a "g").
Una legge piena di "Kannbestimmungen" cioè piena di "pieni poteri" ben nascosti tra le pieghe di un linguaggio giuridico ben pulito e che a prima vista non sembra destare particolari preoccupazioni. Facciamocelo comunque insegnare da giuristi svegli e critici e poi ci si apriranno gli occhi e le coscienze. Quest'ultime poi non dovrebbero mai andare in vacanza.

Pubblicato il

30.06.2006 12:30
Alberto Bondolfi
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