Sentenza della Corte europea

Per le di vittime dell’amianto a cui da decenni i tribunali svizzeri negano sistematicamente ogni forma di risarcimento invocando l’intervenuta prescrizione dell’azione civile, si fa concreta la speranza di ottenere finalmente un minimo di giustizia, dopo la storica sentenza emessa martedì a Strasburgo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Una sentenza che esprime un giudizio severo sulla giurisprudenza e sulle leggi del nostro paese e che obbligherà a un cambiamento di rotta. Almeno un migliaio di casi potrebbero essere riaperti e riesaminati e altrettanti avviati.

I giudici di Strasburgo hanno infatti constatato come la prassi in vigore in Svizzera violi uno dei principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu, che la Svizzera ha ratificato – e dunque ne ha acquisiti i contenuti – nel 1974), secondo cui ogni cittadino ha il diritto di avanzare delle pretese di carattere civile davanti ad un tribunale. Un diritto negato in particolare a molti ex lavoratori che in passato (perlopiù prima del 1990, anno della messa al bando dell’amianto in Svizzera) sono stati esposti alle micidiali fibre nell’ambito della loro attività professionale e che, a trenta o quarant’anni di distanza, si ammalano e muoiono di mesotelioma pleurico (il tipico cancro da amianto, che purtroppo non dà scampo) o di altre malattie asbesto-correlate. Il problema è dato da un’interpretazione restrittiva e poco aderente alla realtà delle regole sulla cosiddetta “prescrizione”, un istituto del diritto con cui si definisce il periodo di tempo a disposizione di un cittadino per far valere una determinata pretesa davanti ad un’autorità giudiziaria. Nel caso delle vittime dell’amianto, i dieci anni previsti dalla legge vengono infatti calcolati a decorrere dal momento in cui esse hanno subito l’ultima esposizione continuativa alle polveri e non, come logica vorrebbe visti i lunghi tempi di latenza della malattia, da quando scoprono il danno.


La vicenda che ha portato alla sentenza della Corte di Strasburgo è a questo proposito assai paradigmatica. È la vicenda di Hans Moor, classe 1946, una vita di lavoratore trascorsa sin  dall’apprendistato come montatore di turbine alle dipendenze della “mitica” Maschinenfabrik Oerlikon, poi rilevata da Asea Brown Boveri (Abb) e infine da Alstom. Per decenni e per la maggior parte del suo tempo di lavoro è stato a contatto con l’amianto, che veniva spruzzato come isolante dal calore attorno all’involucro delle turbine e che a lui toccava grattare via durante i lavori di manutenzione e di montaggio. Dal suo datore di lavoro non è però mai stato informato della pericolosità dell’amianto: ancora nel 1992 e nel 1996 (quando in Svizzera era già stato bandito) fu mandato a fare lavori negli Stati Uniti e nell’isola caraibica di Aruba, senza che gli venisse anche solo consigliato di portare una mascherina protettiva: ci sono delle fotografie scattate dallo stesso Moor che evidenziano come la polverosità dell’ambiente di lavoro ad Aruba nel 1996 fosse sostanzialmente la stessa documentata da immagini del 1970! Per Hans Moor è stata la condanna a morte, decretata il 7 marzo 2004 con la diagnosi di mesotelioma e “eseguita” il 10 novembre 2005, il giorno della sua morte. Aveva 58 anni.


Ma pochi giorni prima di andarsene, con il poco fiato che i suoi polmoni pieni d’amianto gli concedevano ancora, ha dato mandato al suo legale di fare causa all’ex datore di lavoro («vanto 42 anni di appartenenza aziendale», ci teneva a sottolineare) ed ha implorato la moglie e le figlie, come da loro stesse raccontato ad area, ad andare avanti con l’azione giudiziaria «fino alla fine». «Questo è il mio testamento», disse.


Non stupisce allora che a quasi dieci anni di distanza, del caso di Hans Moor si sia dovuta occupare la massima istanza giudiziaria a livello internazionale, dopo che quelle elvetiche, appellandosi all’intervenuta prescrizione, avevano ripetutamente rigettato tutte le azioni legali tese ad ottenere un risarcimento e una riparazione del torto morale portate avanti dagli eredi di Hans Moor. Pretese avanzate sia nei confronti di Alstom (successore in diritto delle aziende per cui Moor aveva lavorato ed erano venute meno al loro dovere di tutelare la salute dei dipendenti) sia nei confronti della Suva – l’Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali – ritenuta corresponsabile della morte di Hans Moor per essere «venuta meno ai doveri di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, per aver fornito tardivamente informazioni sulla nocività dell’amianto, per aver omesso di adottare le adeguate misure di protezione, così come per non aver verificato la reale necessità di utilizzare l’amianto», come si legge nel ricorso accolto dai giudici di Strasburgo.


Giudici che non hanno certo risparmiano critiche alla giurisprudenza elvetica. E comprensibilmente (persino per un profano del diritto), visto che, secondo la stessa, Moor si sarebbe dovuto accorgere già nel 1988 (ossia dieci anni dopo essere stato esposto in maniera continuativa alle polveri di amianto) di avere in corpo una malattia che si sarebbe manifestata nel 2004. Una vera assurdità, come sottolinea, seppur con considerazioni tecnico-giuridiche, la Corte di Strasburgo: «Quando è scientificamente provato che una persona è impossibilitata a sapere se soffre di una certa malattia, questa circostanza deve essere presa in considerazione nel calcolo dei termini di prescrizione», si legge nella sentenza. Una sentenza che si spinge anche a bocciare la modifica del diritto in materia di prescrizione attualmente all’esame delle Camere federali, che prevede per le vittime dell’amianto e di altre sostanze che provocano malattie con una lunga incubazione di allungare i termini di prescrizione da 10 a 30 anni. Un’operazione praticamente inutile, visto che la nuova legge entrerebbe in vigore esattamente a poco meno di 30 anni da quando in Svizzera è stata vietata la lavorazione dell’amianto. Questa revisione «non prevede alcuna soluzione equa», sentenziano i giudici di Strasburgo.

Pubblicato il 

12.03.14

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