Le vacanze dopo i 50 anni e il versamento dei prelievi Avs

Diritto alle ferie: ho una settimana in più?

Alla fine di dicembre compirò 50 anni. La scorsa settimana ho ricevuto il foglio con l'annotazione del diritto alle vacanze per il prossimo anno. Sono sempre ancora 4 settimane. Ma adesso non avrei diritto a 5 settimane?

In linea di principio no. Certo, nel corso degli anni questa consuetudine si è diffusa. Ma il Codice delle obbligazioni (Co) all'art. 329a prevede soltanto che fino al compimento del ventesimo anno di età si ha diritto ad almeno 5 settimane di ferie. Nulla sta scritto nel Co su un diritto alle 5 settimane dopo i 50 anni. Le cose cambiano però se lei esercita una professione soggetta ad un Contratto collettivo di lavoro (Ccl). Molti Ccl prevedono infatti oggi un diritto alle ferie di almeno 5 settimane dopo i 50 anni. È il caso dei pittori e gessatori. A volte persino di più. Per esempio nell'industria delle macchine: 30 giorni. O nell'edilizia: 6 settimane. O alla Coop: 6 settimane. Questo diritto lo può far valere se il Ccl è stato dichiarato di obbligatorietà generale. O se la sua ditta aderisce al Ccl e lei stesso è membro di un sindacato che ha concluso il contratto.


Contributi Avs: posso controllare se li ha versati?

Al mio datore di lavoro da tempo le cose non funzionano molto bene dal punto di vista economico. La paga però l'abbiamo sempre ricevuta. Anche per quanto concerne i contributi sociali stando al foglio paga sono sempre stati trattenuti dal salario. Tuttavia fra colleghi ci si chiede se abbia poi effettivamente versato i contributi trattenuti alla Cassa di compensazione. Posso verificarlo? E se non li avesse versati, questo che conseguenze avrebbe per me?

Lei può chiedere alla Cassa di compensazione competente un estratto conto. Così può verificare se il suo datore di lavoro ha effettivamente versato alla Cassa i contributi trattenuti. E se il periodo di contribuzione non presenta lacune. Le è possibile chiedere presso un'unica Cassa di compensazione gli estratti di tutti i conti individuali. O può richiedere l'estratto presso ognuna delle Casse di compensazione che di volta in volta sono state competenti nel suo caso. Gli estratti conto possono essere richiesti in forma scritta per posta o per internet.
Se il suo datore di lavoro non ottempera ai suoi obblighi legali e non versa i contributi alla Cassa, a lei come dipendente non deriva nessuno svantaggio. Il suo salario, da cui sono stati dedotti i contributi, viene riportato nel suo conto individuale. Questo anche nel caso in cui il suo datore di lavoro non avesse versato alla Cassa i contributi corrispondenti. Questo però lei lo deve poter dimostrare in maniera ineccepibile: e più precisamente con i fogli paga da cui devono risultare i contributi prelevati. Se invece lei non può fornire la prova che il suo datore di lavoro effettivamente ha dedotto i contributi dal suo salario, ecco che nemmeno il suo salario corrispondente può essere registrato sul suo conto individuale.

Pubblicato il

03.12.2010 14:00
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