La nuova cassa pensione e le malattie professionali

Sono assicurato nel periodo di prova?

Ho un nuovo posto di lavoro e sono ancora nel periodo di prova di tre mesi. Ora ho ricevuto il foglio paga di febbraio e ho notato che la ditta non mi ha fatto nessuna trattenuta per la cassa pensione. È giusto che durante il periodo di prova non sono assicurato nella cassa pensione?

No. L'assicurazione obbligatoria nel secondo pilastro Lpp inizia con l'inizio del rapporto di lavoro (art. 10 Lpp). Chi inizia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dev'essere assicurato obbligatoriamente, sempre che sia raggiunta la cosiddetta soglia d'ingresso legale. Questa soglia si situa attualmente ad un guadagno annuo di 20 mila 520 franchi. A dipendenza del regolamento della sua Cassa pensione può però anche essere più bassa. Lo stesso discorso vale per un rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno tre mesi. Non c'è invece nessun obbligo assicurativo se la durata del suo rapporto di lavoro è stata fin dall'inizio fissata a meno di tre mesi. Se le parti successivamente prolungano un rapporto di lavoro di questo tipo oltre i tre mesi, subentra l'obbligo assicurativo Lpp dal giorno in cui ci si è accordati per un prolungamento della sua durata oltre i tre mesi. Non importa per quale durata sia stato fissato questo prolungamento. L'obbligo assicurativo sussiste pure se in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato fissato un periodo di prova. Se dunque il suo rapporto di lavoro viene interrotto durante il periodo di prova, lei ha diritto ad una prestazione di libero passaggio. E questo anche se il suo datore di lavoro non l'ha ancora annunciata presso la cassa pensione.


Alla Suva anche in caso di malattia?

A causa della mia attività professionale soffro da tempo di un forte eczema alla pelle. Secondo il mio medico si tratta di una malattia professionale che dovrei annunciare alla Suva. È vero che devo annunciare questa malattia all'assicuratore infortuni?

Sì. Non appena una malattia è da considerare una malattia professionale, ecco che l'assicuratore infortuni del suo datore di lavoro deve assumersene i costi. Sono considerate malattie professionali quelle malattie che sono causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze dannose o da particolari attività durante il lavoro. Il consiglio federale ha stilato una lista sia delle sostanze dannose che delle malattie causate da particolari attività eseguite durante il lavoro. Entrambe le liste sono esaustive: per ogni malattia riportata indicano il lavoro che entra in linea di conto come possibile causa. Nel rapporto di causalità fra l'attività lavorativa e la malattia professionale l'attività lavorativa deve avere un'incidenza superiore alla metà. Se la sua malattia viene riconosciuta come una cosiddetta malattia professionale, ecco che l'assicurazione infortuni si assume i costi di cura e tutti gli altri costi che ne derivano. Nel suo caso si tratta della Suva. È quindi giusto che lei si rivolga alla Suva.

Pubblicato il

02.04.2010 13:30
Philip Thomas