La libertà sindacale sgradita agli impresari

La libertà sindacale è un diritto fondamentale esplicitamente riconosciuto, oltre che dalle leggi internazionali, dalla Costituzione federale, al pari della libertà d’opinione, economica, di associazione, di stampa eccetera. Da essa deriva tra l’altro il diritto del sindacato di accedere ai luoghi di lavoro, cioè laddove sorgono e si possono risolvere i conflitti, nonché intercettare e combattere gli abusi compiuti a danno dei salariati. Può sembrare una banalità ed esagerato riaffermare questo elementare concetto nell’articolo di fondo di un giornale sindacale. Ma, ahinoi, non lo è. Perché nel 2020 vi sono ancora dei padroni e delle organizzazioni che li rappresentano che proprio non si rassegnano all’idea.

 

Un esempio paradigmatico ce lo ha fornito alcuni giorni fa la sezione Ticino della Società svizzera degli impresari costruttori (Ssic) con una delirante presa di posizione, in risposta alle reazioni di sdegno e di condanna per la vile aggressione, da parte di un impresario (membro della Ssic), di un funzionario sindacale di Unia mentre svolgeva regolarmente il suo lavoro su un cantiere della Valle Maggia. Invece di condannare il gesto, la Ssic coglie l’occasione per sferrare un attacco alla libertà sindacale e per diffondere informazioni false.


Di fronte al comportamento sconsiderato e criminale di un padrone che prende a sassate un sindacalista (che giustamente Unia ha denunciato pubblicamente suscitando numerose prese di posizione e anche un atto parlamentare dell’Mps) la Ssic non trova miglior modo di reagire che condannando «la strumentalizzazione politica e mediatica» e insinuando che il sindacalista non si sarebbe dovuto trovare su quel cantiere, perché «l’accesso è permesso previa autorizzazione». Sullo stile e il buon gusto dimostrato di fronte a un atto di violenza gratuita preferiamo stendere un velo pietoso, ma non si può tacere sul pericoloso messaggio che la Ssic vuole veicolare: “I sindacalisti devono stare lontani dalle aziende e dai cantieri!”, affermano in sostanza gli impresari costruttori.


Certamente, in Svizzera hanno buon gioco nel tentare di impedire l’esercizio dell’attività sindacale, perché il quadro giuridico è lacunoso e la giurisprudenza piuttosto povera e imprecisa. Ma la libertà sindacale è un diritto fondamentale sancito dall’articolo 28 della Costituzione federale. Esso stabilisce che sia i datori di lavoro sia i lavoratori «hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi...». È da qui che deriva il diritto del sindacato ad accedere ai luoghi di lavoro, perché è solo così che gli si garantisce l’esistenza stessa e la possibilità di concretamente lottare per gli interessi dei suoi membri.

 

Il che significa avere la possibilità di incontrare i salariati laddove trascorrono la loro giornata lavorativa, anche quando ciò presuppone di entrare in un cantiere, in un edificio privato o in una fabbrica. «In alcuni casi – si legge in una perizia giuridica di alcuni anni fa realizzata per l’Uss dal professor Marcel Niggli dell’Università di Friborgo – l’emanazione di un divieto di accesso da parte di un datore di lavoro può anche costituire il reato di coazione: per esempio se l’obiettivo è quello di nascondere violazioni della legge o aggirare i diritti dei lavoratori».

 

Il quadro giuridico è insomma un po’ diverso da quello che la Ssic vorrebbe che fosse. Del resto, il sindacato è una forma di organizzazione nata sui luoghi di lavoro: qui ha le sue radici e questo è il suo territorio per sviluppare la sua azione. E questa presenza è oggi più necessaria che mai. Che piaccia o non piaccia agli impresari costruttori.

Pubblicato il

10.09.2020 15:05
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