Lavoro su chiamata: ho diritto alle indennità?
Da due anni lavoro su chiamata presso la stessa ditta. Benché abbia lavorato in maniera molto irregolare, ho potuto finora mantenere un buon tenore di vita. Da alcuni mesi però mi viene assegnato sempre meno lavoro. Per questo mi sono annunciato all'Ufficio regionale di collocamento (Urc). La Cassa disoccupazione mi ha ora detto che non alcun diritto a delle indennità di disoccupazione, in quanto continuerei ad avere un rapporto di lavoro su chiamata. È giusto?
Sì, è giusto. Il lavoro su chiamata si fa secondo le necessità del datore di lavoro. Non c'è nessuna garanzia di un tempo minimo di lavoro. Per questo sono nella natura stessa di questo rapporto di lavoro sia grosse fluttuazioni nel lavoro assegnato che se del caso anche periodi senza nessuna occupazione. Dato che non viene garantito un tempo minimo di lavoro non può neppure essere fissato un tempo normale di lavoro. E quindi la Cassa disoccupazione non potrebbe neppure calcolare una perdita di lavoro e quindi di guadagno nel caso di un'interruzione dell'occupazione. Se invece il tempo di lavoro prestato negli ultimi sei o dodici mesi è stato relativamente regolare, allora si può fare un'eccezione a questo principio. Sono relativamente regolari dei tempi di lavoro con oscillazioni del 10 per cento (su sei mesi) fino al 20 per cento (su 12 mesi) in rapporto alla media mensile. Se il rapporto di lavoro su chiamata è durato più anni si può anche paragonare il tempo di lavoro medio in questi anni. Se si riscontra una regolarità, ecco che allora la perdita di lavoro e dunque di guadagno è calcolabile: in questo caso lei avrebbe dunque diritto all'indennità di disoccupazione.
Sono inabile al lavoro: posso annunciarmi?
Sono inabile al lavoro e ho perso il posto di lavoro. Per questo mi sono annunciato all'Assicurazione invalidità (Ai). Il dottore mi ha certificato un'inabilità al lavoro nel mestiere che ho esercitato finora del 100 per cento. Malgrado ciò posso annunciarmi anche all'Ufficio regionale di collocamento (Urc)? E ho diritto ad un'indennità di disoccupazione?
Sì, lei può annunciarsi all'Urc. L'Assicurazione disoccupazione ha l'obbligo di anticipare le prestazioni fino a quando l'Ai non ha deciso definitivamente se lei ha diritto ad una rendita d'invalidità. Se lei è collocabile solo in misura parziale a causa di una menomazione fisica o psichica, ecco che la Cassa disoccupazione la considera collocabile fin tanto che l'Ai ha deciso definitivamente se lei è abile al lavoro oppure no. Così lei ha diritto anche ad un'indennità di disoccupazione. La condizione tuttavia è che lei sia disposto e in grado di cercare ed accettare un lavoro compatibile con la sua menomazione. Se lei non è in grado o non è disposto ad esercitare un'altra attività, allora viene considerato come non collocabile. In questo caso non ha alcun diritto a delle indennità di disoccupazione. Non appena l'Ai avrà deciso in maniera definitiva sul suo grado d'invalidità, la Cassa disoccupazione le compenserà un'eventuale rendita Ai retroattiva con le indennità giornaliere di disoccupazione già versate. |