La disdetta nulla e le nuove rendite

Infortunio: il mio capo mi può licenziare?

Nel mio lavoro di ferraiolo mi sono infortunato. Al momento ricevo un'indennità giornaliera dall'Assicurazione infortuni. Ora il mio capo mi ha licenziato. Può farlo?

No. La disdetta non vale. Il Codice delle obbligazioni (Co) stabilisce all'art. 336c quando qualcuno può essere licenziato dopo il periodo di prova. Chi senza sua colpa è del tutto o in parte inabile al lavoro a causa di un infortunio o di una malattia è protetto per un certo periodo contro il licenziamento: nel primo anno di servizio per 30 giorni, dal secondo e fino al quinto anno di servizio per 90 giorni e dal sesto anno di servizio per 180 giorni.
Una disdetta data durante questo tempo cosiddetto inopportuno è nulla. Ma a lei, che di professione è ferraiolo, si applica il Contratto nazionale mantello (Cnm) dell'edilizia principale. Le sue norme di protezione dalla disdetta vanno oltre quanto previsto dal Co. Stando al Cnm il suo datore di lavoro non le può dare la disdetta per tutto il periodo in cui l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni le paga le indennità giornaliere.


Rincaro: Le rendite Avs e Ai vengono aumentate?

Da due anni percepisco una rendita Avs. Ho sentito che con l'anno nuovo dovrebbero aumentare le varie rendite. È vero?

Sì. Il Consiglio federale, con effetto al 1° gennaio 2011, ha adeguato le rendite Avs e Ai e l'ammontare del minimo vitale per le prestazioni complementari all'evoluzione attuale dei prezzi e dei salari (indice misto). Le rendite e le prestazioni complementari aumentano dell'1,75 per cento.
La rendita minima Avs passa da 1'140 a 1'160 franchi al mese, la rendita massima da 2'280 a 2'320 franchi. L'ammontare massimo delle rendite dei due coniugi è ora fissato a 3'480 franchi al mese. In maniera analoga vengono adeguate anche le altre prestazioni dell'Avs, per esempio le rendite di vedovanza o le rendite per figli e orfani.
Vengono adeguati anche gli assegni per grandi invalidi. In base al nuovo regime di finanziamento delle cure può così sorgere un diritto ad un assegno minimo dell'Avs per grandi invalidi per persone in età Avs che vivono a casa.
Gli importi minimi e massimi di una rendita piena Ai sono identici a quelli dell'Avs. La rendita per i figli ammonta al minimo a 464 franchi e al massimo a 928 franchi al mese.
I tre quarti di rendita ammontano al minimo a 870 franchi e al massimo a 1'740 franchi. Le rispettive rendite per i figli vanno da 348 a 696 franchi.
Una mezza rendita Ai è al minimo di 580 franchi, al massimo di 1'160 franchi, le rispettive rendite per i figli sono ora comprese fra 232 e 464 franchi.
Per il quarto di rendita vengono riconosciuti al minimo 290 franchi, al massimo 580 franchi, in questo caso le rendite per i figli variano da 116 a 232 franchi.
Nelle prestazioni complementari l'ammontare necessario per coprire il minimo vitale viene aumentato da 18'720 franchi a 19'050 franchi per le persone sole e da 28'080 a 28'575 franchi per i coniugi all'anno. Per gli orfani ora ci sono 9'945 franchi.

Pubblicato il

28.01.2011 12:30
Véronique Aeby