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L'Avs all'estero e il riconoscimento di diplomi
di
Philip Thomas
Posso pagare contributi volontari?
Intendo lavorare in Italia per un lungo periodo. Molto probabilmente però tornerò in Svizzera dopo alcuni anni. Per non ritrovarmi con una rendita ridotta al momento del pensionamento, vorrei continuare a versare dei contributi volontari all'Avs. È possibile?
No. Una continuazione facoltativa dell'Avs non è più possibile da quando sono entrati in vigore gli accordi bilaterali con gli Stati dell'Ue e dell'Aels il 1° giugno 2002. A questi Stati appartiene anche l'Italia. Chi come lei emigra dalla Svizzera per andare in uno di questi Stati non è più assoggettato al nostro sistema di sicurezza sociale. Ora è competente lo Stato nel quale lei esercita un'attività lucrativa, indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio. I contributi che lei ha già pagato all'Avs le verranno versati al momento del raggiungimento dell'età Avs sotto forma di una rendita ridotta. Inoltre lei avrà diritto ad una rendita ridotta in quel Paese nel quale pure ha esercitato un'attività lucrativa. La possibilità di versare dei contributi Avs su base volontaria permane per cittadini svizzeri solo se si recano ad esercitare un'attività lucrativa in un Paese che non appartiene all'Ue o all'Aels. La condizione è che prima di lasciare la Svizzera siano stati assicurati obbligatoriamente all'Avs per almeno cinque anni senza interruzione. Lo stesso principio vale per i cittadini di uno Stato Ue o Aels che hanno lavorato in Svizzera e ora lasciano il Paese.
In Germania sono muratore. E qui?
Tre anni fa ho terminato con successo l'apprendistato di muratore in Germania. Ora voglio cominciare a lavorare come muratore in Svizzera. Il mio diploma tedesco è riconosciuto qui?
Sì. A lei come muratore si applica il Contratto nazionale mantello (Cnm) svizzero dell'edilizia principale. Questo Contratto collettivo di lavoro (Ccl) contiene nell'Allegato 15 un promemoria che regola il riconoscimento di attestati professionali esteri. Formazioni conseguite con un apprendistato nei mestieri dell'edilizia principale in Germania o in Austria sono riconosciute come equivalenti. Per una classificazione nella classe di salario Q la formazione dev'essere durata almeno tre anni e deve aver comportato una parte pratica e una parte teorico-scolastica. Inoltre la formazione dev'essere stata terminata con un esame riconosciuto. Se permangono dubbi sulla formazione e sull'esperienza professionale o se si tratta di un attestato rilasciato in un Paese che non viene automaticamente riconosciuto, può rivolgersi all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufft) e sottoporgli i suoi documenti perché ne verifichi l'equivalenza. Per sapere quali documenti bisogna inoltrare e come si deve procedere consulti il sito internet dell'Ufft all'indirizzo http://3.ly/bbt.
Pubblicato il
23.10.09
Edizione cartacea
Anno XII numero 16
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