Divento mamma, ma lavoro poco

Sono incinta e lavoro 50 ore al mese, ripartite in maniera irregolare sull'arco delle settimane. È una percentuale lavorativa troppo piccola per avere diritto alle indennità in caso di maternità (congedo maternità pagato)?

No. Lei ha diritto all'indennità in caso di maternità se è stata assicurata obbligatoriamente nei nove mesi precedenti il parto. In questo periodo lei deve aver esercitato per almeno cinque mesi un'attività lucrativa. E al momento del parto lei deve poter essere considerata o come lavoratrice dipendente oppure come indipendente. Per adempiere il requisito dei cinque mesi di attività lucrativa non è necessario che lei abbia prestato ogni mese un numero minimo di giorni di lavoro o di ore lavorative. Per questo non ha nessuna importanza se una lavoratrice si trova in un rapporto di lavoro a tempo pieno oppure se lavora soltanto un giorno alla settimana. Decisivo è invece se il datore di lavoro per il lavoro prestato le abbia versato nel mese in questione un salario. Dunque anche con la sua bassa percentuale di tempo lavorativo lei percepisce le indennità in caso di maternità, purché adempia alle condizioni indicate. Sia prudente se intende beneficiare durante la gravidanza di un congedo non pagato: se come lavoratrice dipendente lei gode di ferie non pagate per un lungo periodo di tempo, ecco che questi giorni non vengono considerati come attività lucrativa. Le vacanze vengono considerate attività lucrativa soltanto se il suo datore di lavoro in questo periodo le versa lo stipendio. Questa condizione è data anche se lei lavora ad ore e le è già stata versata anticipatamente la sua quota delle vacanze. In questo caso le vacanze sono considerate attività lucrativa.


Assegni famigliari: chi li percepisce?

La mia compagna ed io ci siamo lasciati. Presto uscirò dunque dal nostro appartamento comune. Continueremo però ad abitare e a lavorare nello stesso cantone ed abbiamo l'autorità parentale congiunta per nostro figlio. Dopo la separazione però lui vivrà soprattutto con la mia ex compagna. Finora ho ricevuto io gli assegni famigliari. È vero che in futuro sarà la mia ex compagna a riceverli?

Sì. In base alla Legge federale sugli assegni famigliari ha diritto agli assegni famigliari in primo luogo la persona che esercita l'autorità parentale. Se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale e vivono assieme, gli assegni famigliari spettano a quel genitore che lavora nel cantone di domicilio della famiglia. Se entrambi i genitori adempiono a questa condizione, gli assegni sono versati al genitore che percepisce il più alto reddito soggetto ai contributi Avs. Se però i genitori che esercitano l'autorità parentale congiunta non vivono assieme, si dà la precedenza al genitore presso cui il bambino vive in maniera preponderante. Nel suo caso si tratta dunque della sua ex compagna. E questo varrebbe anche se la sua ex compagna lavorasse solo a tempo parziale. Il tempo di lavoro parziale infatti non comporta nessuna riduzione degli assegni famigliari, in quanto vengono versati solo assegni famigliari interi. C'è una sola condizione da adempiere: in un anno bisogna guadagnare almeno la metà della rendita di vecchiaia Avs minima piena. Questa rendita minima piena ammonta nel 2010 a 6'840 franchi.

Pubblicato il 

12.02.10

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