Inabile al lavoro: davvero non mi posso annunciare all'Urc?

Da tempo sono inabile al lavoro al 100 per cento e ricevo prestazioni dall'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Per il 31 maggio scorso sono stato licenziato. Per questo il giorno dopo mi sono recato all'Ufficio regionale di collocamento (Urc) per annunciarmi quale disoccupato. La Cassa disoccupazione mi ha avvisato che al momento non ho diritto a prestazioni dell'Assicurazione disoccupazione in quanto continuo a percepire indennità giornaliere per malattia. Il mio periodo quadro si aprirà soltanto quando io sarò di nuovo abile al lavoro. È vero?

No, non è vero. Al momento del suo annuncio, il 1° giugno 2011, lei aveva adempiuto a tutte le condizioni. Anche se lei continua a percepire delle prestazioni dall'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per un'inabilità al lavoro del 100 per cento, il periodo quadro dev'essere aperto da quel giorno. Deve però adempiere ad una condizione: la sua perdita di guadagno dev'essere superiore al 70 o all'80 per cento (a seconda del diritto all'indennità giornaliera) del suo precedente guadagno assicurato. Dato che le prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia non sono considerate salario o guadagno, questa condizione nel suo caso è adempiuta. Su questo punto c'è anche una sentenza del Tribunale federale (Dtf 128 V 176).
Che il suo periodo quadro sia aperto il 1° giugno 2011 è importante nel suo caso soprattutto per il diritto massimo alle indennità giornaliere. Questo infatti dipende ora, ed è una novità, da quanti mesi di contribuzioni nei due anni prima della nascita del diritto lei può dimostrare. Se il periodo quadro viene aperto solo più tardi, ecco che nel suo caso si computerebbero meno mesi di contribuzione. I due anni verrebbero calcolati da quel momento, così che lei potrebbe se del caso perdere il suo diritto massimo alle indennità giornaliere (a seconda del caso 260, 400 0 520).


Nessun periodo di contribuzione: ho diritto alle indennità?

L'impresa di mio marito è fallita. Ci troviamo in una situazione economica molto difficile. Sono perciò costretta ad iniziare un'attività lavorativa indipendente. Ho diritto alle indennità dell'Assicurazione disoccupazione anche se negli ultimi due anni non ho svolto nessuna attività lavorativa?

Sì. Lei è esonerata dall'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione. Esonerate sono tutte quelle persone che in caso di separazione o divorzio, di invalidità o di morte del coniuge o per motivi simili sono costrette ad iniziare un'attività lavorativa (art. 14 cpv. 2 Ladi). Questa norma di legge protegge in particolare quelle persone che per un evento inatteso e non prevedibile si trovano in una situazione d'emergenza finanziaria. Il fallimento della ditta di suo marito è considerato un evento di questo tipo.
Suo marito infatti a causa dell'annullamento della sua base economica dopo il fallimento è ancora in grado in maniera solo molto limitata di provvedere a sé e ai suoi famigliari. In casi simili i coniugi si vedono quindi costretti spesso ad assumere un'attività lavorativa per superare le ristrettezze finanziarie o almeno per lenirne le conseguenze.  Coloro che sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto ad al massimo 90 indennità giornaliere. L'ammontare delle indennità è calcolato sulla base di cifre forfettarie. Dipende in particolare dalla sua età, dalla sua formazione e da un eventuale obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.

Pubblicato il 

26.08.11

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