Sono ammalato: il periodo di prova si allunga?
Il 16 maggio ho cominciato a lavorare come muratore presso il mio nuovo datore di lavoro. Il 14 luglio mi sono ammalato, con un'incapacità lavorativa del 100 per cento. Lo stesso giorno la ditta ha cessato l'attività per tre settimane per le ferie aziendali. Questo comporta un prolungamento del mio periodo di prova?
Sì. Non per le ferie aziendali, ma a causa della sua malattia. Il lavoro di muratore sottostà al Contratto nazionale mantello dell'edilizia, dichiarato di obbligatorietà generale. Questo Contratto collettivo prevede di regola un periodo di prova di due mesi. Il suo periodo di prova sarebbe terminato il 16 luglio. Normalmente il periodo di prova può essere prolungato soltanto in forma scritta per un periodo di un mese, fino alla durata massima di tre mesi. Un'eccezione è costituita dall'impossibilità senza colpa di fornire la prestazione lavorativa: se per malattia, infortunio o esecuzione di un obbligo legale non assunto volontariamente (ad esempio servizio militare) il periodo di prova di fatto diventa più breve, ecco che esso viene prolungato di tanti giorni quanti ne sono stati persi. Viceversa, le ferie aziendali o le vacanze dei lavoratori o ancora una gravidanza non estendono automaticamente il periodo di prova.
La ditta è fallita: riceverò ancora qualcosa?
Il mio ex datore di lavoro è fallito nel 1996. Per le mie pretese salariali non ancora saldate ricevetti un Attestato di carenza beni. Ora ho sentito che uno dei due soci in nome collettivo di allora avrebbe fondato una nuova ditta. Posso andare da lui con il mio Attestato di carenza beni e pretendere il pagamento di quanto mi spetta?
Sì. La forma giuridica del suo ex datore di lavoro è una società in nome collettivo. Tale società non è una persona giuridica. Per i suoi impegni rispondono quindi due persone naturali in maniera solidale con il loro patrimonio commerciale e privato. Questo significa che i soci in nome collettivo devono saldare i debiti della ditta se necessario anche con il loro patrimonio privato. Se uno dei due titolari ha potuto nel frattempo accumulare un nuovo patrimonio, lei può avviare una nuova esecuzione. Se invece non c'è un nuovo patrimonio, sta al debitore (cioè al socio in nome collettivo) dimostrarlo. Se si presume che ci sia del nuovo patrimonio, lei può avviare la procedura di esecuzione contro il suo ex datore di lavoro entro 20 anni (prescrizione) dal fallimento. Dopo di che l'Attestato di carenza beni è prescritto. Nel suo caso l'Attestato di carenza beni non varrà più nulla nel 2016. Se il suo ex datore di lavoro fosse stata una persona giuridica (per esempio una cooperativa o una società anonima) la situazione sarebbe diversa. Le persone giuridiche rispondono soltanto con il capitale sociale. Se dunque si apre il fallimento su una società anonima, non vengono emessi Attestati di carenza beni, ma solo Certificati di carenza beni. Perché gli Attestati sarebbero privi di valore: le persone giuridiche al termine della procedura fallimentare vengono cancellate dal registro di commercio e non esistono più. Per questo poi non ci si può più rivolgere a nessuno per recuperare le perdite. |