Cassa pensione: posso comprarci un camper?

Per le vacanze mia moglie ed io vorremmo comprarci un camper. Per finanziare il nostro sogno possiamo ricorrere ad un prelievo anticipato di capitale dalla cassa pensione?

No. Camper, roulotte e simili non possono essere pagati con i soldi della cassa pensione. Lo stabilisce l'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Il principio è che un prelievo anticipato è possibile solo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di proprietà d'abitazione per uso proprio. Camper, roulotte e simili sono invece mobili: non sono cioè degli immobili ai sensi del Codice civile svizzero (Cc). Secondo il Cc per l'acquisto di proprietà fondiaria è necessaria un'iscrizione a Registro fondiario. Se per l'acquisto di un'abitazione utilizza dei soldi della cassa pensione, ecco che nel Registro fondiario viene annotata una limitazione della sua facoltà di disporre dell'abitazione: significa che i soldi prelevati anticipatamente dalla cassa pensione devono essere obbligatoriamente riversati nella cassa pensione se lei rivende l'abitazione in questione prima del pensionamento. Camper, roulotte e simili non possono essere iscritti a Registro fondiairo. Quindi non può neppure essere iscritta una limitazione della facoltà di disporne, e senza una simile sicurezza l'istituto di previdenza rischierebbe di non ricevere indietro i soldi quando lei dovesse rivendere il camper.


Assicurazione infortuni: posso disdirla?

Per molti anni mi sono occupata dei miei figli, ora oso tornare nel mondo del lavoro. Presso il mio nuovo datore di lavoro sono asscicurata contro gli infortuni professionali e quelli che mi dovessero capitare nel tempo libero. Posso disdire la copertura assicurativa contro gli infortuni presso la mia cassa malati?

Sì, chi lavora almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro è assicurato dallo stesso contro gli infortuni professionali e non professionali. Può dunque disdire l'assicurazione infortuni nell'assicurazione di base. L'esclusione della copertura in caso di infortunio si chiama sospensione. Ne informi la sua assicurazione: la maggior parte delle casse ha un formulario apposito. Oltre a ciò le serve una conferma del suo datore di lavoro. Inoltri il formulario e la conferma alla cassa malati. La sospensione diventa effettiva al più presto il primo giorno del mese seguente. Se lei lascia il posto di lavoro e non trova una nuova occupazione o va in pensione, lo deve annunciare il più presto possibile alla sua cassa malati. Essa include allora nuovamente la copertura degli infortuni.
Tenga presente che la sospensione vale solo per l'assicurazione di base. Se dovesse avere delle assicurazioni complementari le sconsiglio la sospensione, perché se poi volesse ripristinare la copertura degli infortuni anche nelle complementari, la cassa malati farebbe dipendere la sua decisione da domande sul suo stato di salute. In particolare la cassa malati potrebbe escludere certe patologie o addirittura rifiutare la copertura degli infortuni. Questo potrebbe significare che  non beneficierebbe più di nessuna prestazione in caso di infortunio dall'assicurazione complementare.

Pubblicato il 

01.04.11

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