I vedovi svantaggiati e la fine dell'apprendistato

Vedovanza: l'Avs può togliermela?

Ho 49 anni e sono padre di una ragazza e di un ragazzo. Mio figlio ha 22 anni, mia figlia ne ha 18 ed è al terzo anno di apprendistato. Quattro anni fa mia moglie è morta in un incidente della circolazione. Ricevo dall'Avs una rendita per vedovi e una rendita per orfani per mia figlia. Per mio figlio non ricevo più alcuna rendita per orfani da quando egli ha terminato la formazione. Da poco l'Avs mi ha informato che non mi verserà più la rendita di vedovanza. Continuerò invece a ricevere la rendita per orfani per mia figlia. L'Avs può davvero togliermi la rendita di vedovanza?

Sì. Secondo l'art. 24 della Legge sull'Avs un uomo vedovo riceve una rendita per vedovi soltanto fino a quando il figlio o la figlia più giovane ha raggiunto i 18 anni. Che sua figlia sia ancora in formazione non ha dunque importanza. La sua ultima rendita di vedovanza le verrà versata nel mese in cui sua figlia compie i 18 anni. Se un uomo vedovo non ha figli non ha diritto a nessuna rendita per vedovi dell'Avs. La legge tratta meglio le donne vedove che gli uomini vedovi. Una donna che perde il marito ha sempre diritto a una rendita di vedovanza se nel momento in cui il marito muore ha uno o più figli. E l'età dei figli non ha alcuna importanza. Inoltre anche vedove senza figli possono avere diritto ad una rendita di vedovanza, ma solo se al momento del decesso del marito hanno almeno 45 anni e se il matrimonio è durato almeno 5 anni.



Fine del tirocinio e certificato di lavoro

Ho terminato con successo l'apprendistato. Siccome non continuerò a lavorare nell'azienda che mi ha formato ho chiesto alla mia capa un certificato di lavoro. Ora però ho ricevuto solo un attestato in cui si dice che ho lavorato presso di loro e che contiene indicazioni soltanto sul mestiere imparato e sulla durata del tirocinio. La mia capa mi dice che da loro gli apprendisti alla fine del tirocinio ricevono sempre soltanto un attestato come quello che mi hanno rilasciato. Dice che nel contratto di tirocinio è previsto così. Ma io non sono d'accordo. Come apprendista mi devo accontentare di un semplice attestato?

No. La sua capa alla fine dell'apprendistato le deve rilasciare un attestato che contenga le necessarie indicazioni sull'attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio. Così prevede l'art. 346a del Codice delle obbligazioni (Co). Lei o il suo rappresentante legale potete però anche pretendere che oltre a ciò il certificato contenga anche indicazioni sulle sue attitudini, sulle sue prestazioni e sulla sua condotta da apprendista. Questo diritto degli apprendisti ad un certificato di lavoro esauriente e completo vale anche se nel contratto di tirocinio c'è scritto qualcos'altro. Per il certificato di lavoro al termine dell'apprendistato valgono poi le regole che valgono per tutti gli altri certificati di lavoro: esso dev'essere corretto nel contenuto e non deve ostacolare inutilmente il futuro economico dell'apprendista.

Pubblicato il

15.04.2011 13:30
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