Lavoro & DignitĂ 

L’associazione TiSin, guidata da Nando Ceruso e dai leghisti Boris Bignasca e Sabrina Aldi, aveva già provato a farsi riconoscere come sindacato. Nel mese di febbraio aveva inoltrato a sette commissioni paritetiche cantonali la domanda di adesione alle comunità contrattuali dei rispettivi Ccl e, di conseguenza, la richiesta d’incassare i contributi paritetici prelevati dagli stipendi dei lavoratori iscritti alla loro associazione. Ma i numeri paiono far difetto. Di molto.

TiSin rivendicava l’affiliazione di 48 lavoratori su 10.824 operai attivi nei sette rami professionali. In termini percentuali, lo 0,39%. Una cifra fondamentale nella definizione giuridica di organizzazione rappresentativa dei lavoratori, come si vedrà in seguito. Una cifra in realtà contestata. Dei 48 operai indicati come affiliati da TiSin, solo nove sarebbero effettivi, avendo rassegnato le dimissioni all’Ocst. Dei rimanenti trenta, il sindacato d’ispirazione cristiana afferma di non aver mai ricevuto le dimissioni. Stessa risposta per i cinque operai che da Unia sarebbero passati a TiSin.


Arriviamo ora alla questione giuridica: TiSin è un sindacato? Nella lunga storia del movimento operaio elvetico, la questione della rappresentatività è approdata più volte nei tribunali, generando così la giurisprudenza in materia.


Dapprima una premessa d’ordine generale. Il quadro legale elvetico prevede di tutelare la nascita di nuove organizzazioni sindacali, al fine di garantire il diritto della libertà sindacale individuale sancito nella Costituzione. Al contempo però, la giurisprudenza ha cercato d’impedire il proliferare di organizzazioni sindacali invocando rischi di instabilità nel sistema. Nel concreto, la giurisprudenza ha subordinato il diritto alla partecipazione a una comunità contrattuale, dato dalla rappresentanza di una minoranza importante di dipendenti.


Una sentenza del Tribunale federale risalente a quarant’anni fa, concernente proprio il Ticino, stabilì cosa s’intenda per rappresentatività. La massima istanza giudiziaria elvetica fu chiamata ad esprimersi sul rifiuto di due ditte ticinesi nel riconoscere come partner contrattuale il sindacato dei metallurgici svizzeri (Flmo) benché dei loro dipendenti fossero affiliati a quest’ultimo. Il Tf stabilì che la quota del 7% di operai all’interno dell’azienda affiliati alla Flmo, benché scarna, fosse sufficientemente rappresentativa. Anche perché, annotava la massima istanza giudiziaria del Paese, il sindacato contava sul piano nazionale 120mila iscritti e poco meno di 5mila nel Cantone. Ciò fece desumere ai giudici che al sindacato Flmo non si potesse «negare la qualifica di organismo sufficientemente rappresentativo».


Nella stessa sentenza, il Tf pose una seconda condizione per poter rifiutare un sindacato in una comunità contrattuale. Si deve dimostrare che quest’ultimo sia un partner inaffidabile. Nel caso specifico, l’Alta corte osservò che la controparte (le due ditte ticinesi), non avesse mai rimproverato al sindacato di non essere affidabile. Quest’ultimo si era sempre dichiarato disposto ad assumere tutti gli obblighi derivanti dal contratto. D’altronde, la storia insegna che fu proprio il sindacato Flmo a firmare l’accordo col padronato nel 1937 che diede vita al concetto di Pace del lavoro, «diventato col tempo un elemento d’identità nazionale» stando a quanto riporta il dizionario storico della Svizzera.


Per chiudere la cronaca giudiziaria dell’epoca, valutando adempiuti i due presupposti della rappresentatività e dell’affidabilità, il Tribunale federale obbligò le due aziende ad accettare Flmo nella comunità contrattuale.
Dando per buona la cifra dei 48 iscritti a TiSin, ben si capisce quanto siano lontani dalla soglia di rappresentatività del 7% indicata dalla sentenza del Tf sul caso citato. Anche nel ramo professionale del gesso, dove TiSin rivendica una ventina di lavoratori a sé affiliati, gli iscritti equivalgono all’1,86% degli attivi.  


L’approfondimento giuridico della Cpc si è poi chinato sulla seconda richiesta di TiSin, la riscossione di parte dei contributi paritetici prelevati sui salari dei lavoratori a loro affiliati. Senza entrare troppo nei dettagli da azzeccagarbugli, si può sintetizzare che TiSin non può chiederne il ristorno poiché non fa parte della comunità contrattuale. Ricordiamo che i contributi paritetici costituiscono i finanziamenti per garantire la formazione professionale dei dipendenti e coprire i costi derivanti dal controllo del rispetto dei Ccl di cui beneficiano tutti i lavoratori, indipendentemente dal sindacato a cui sono affiliati.


Secondo il parere della Cpc, i membri fondatori di TiSin (gli unici detentori del diritto di voto all’interno dell’organizzazione), hanno più volte delegittimato il sistema dei contributi paritetici. In particolare, lo hanno fatto il capogruppo leghista Boris Bignasca e la sua vice, Sabrina Aldi, depositando diversi atti parlamentari o con dichiarazioni pubbliche sui media. Salvo poi, qualche tempo dopo, chiederne una parte con TiSin. Affidabilità risulterebbe un concetto difficilmente applicabile ai fondatori dell’associazione.


Diversi osservatori si sono rifiutati di definire TiSin un sindacato, per più ragioni. Firmare a nome dei lavoratori un Ccl il primo settembre per chiederne nei giorni successivi la ratifica agli 800 operai riuniti davanti al padronato, non ha nulla di sindacale. Una porcata, l’ha definita alla Rsi un operaio che l’ha subita. Come dargli torto?

Pubblicato il 

23.09.21
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