I bambini, braccia da sfruttare a basso costo

Il primo cantone svizzero ad adottare misure di protezione per la classe operaia fu Glarona che già nel 1846 regolò l'attività dei fanciulli nelle filature di cotone. Altri cantoni seguirono l'esempio, ma i diversi progetti di legge sul lavoro furono respinti nei rispettivi legislativi o in votazione popolare.
Nel 1873 il Ticino emanò, in tempi rapidi, alcune disposizioni sul lavoro nelle fabbriche (fino a quell'anno erano nove i cantoni che avevano preso misure sulla durata del lavoro sia per i fanciulli sia per gli adulti).1)
La proposta era partita da una mozione dei deputati Botta e Gobbi, presentata in Gran Consiglio il 22 aprile. I fanciulli impiegati negli stabilimenti serici ed in altri opifici svolgevano un «lavoro gravoso, e sottoposti a fatiche ed orari insopportabili». Era quindi di «interesse sociale ed umanitario lo stabilire l'età per essere ammessi e le ore di lavoro, essendo pure sconfortevole che, per non nuocere ai guadagni di alcuni negozianti già ricchi, si permetta che fanciulli di tenera età, obbligati alle scuole, per un fittizio guadagno vadino (sic) a rovinarsi la loro fisica costituzione senza godere del beneficio delle scuole, che tanto costano al Comune ed allo Stato».
La mozione fu esaminata da una commissione che, aderendo alla richiesta, invitò il governo a presentare un progetto di legge. Senza opposizione fu approvata dal legislativo il 2 maggio.2) Il 18 agosto, il Consiglio di Stato adottava prescrizioni esecutive con un decreto, ma queste non concernevano specificamente il lavoro dei fanciulli (un altro decreto del 30 agosto riguardava invece i piccoli spazzacamini, una delle categorie più sfruttate). Si stabiliva un massimo di 12 ore giornaliere da distribuire dalle 5 alle 19.30, ripartendo lavoro e momenti di riposo. Si raccomandava alle direzioni degli stabilimenti di «somministrare giornalmente agli operai delle razioni di pane di frumento di buona qualità e ben cotto, deducendone al caso il prezzo dal salario». I municipi, i medici-condotti e i commissari erano invitati a «raddoppiare la vigilanza» e a riferire di abusi o infrazioni che sarebbero state punite con «proporzionata multa».3)
La revisione costituzionale del 1874, affidò alla Confederazione le competenze necessarie affinché potesse emanare provvedimenti per la protezione dei lavoratori. Ciò condusse alla prima legge federale sulle fabbriche del 1877, accettata seppur di misura in votazione popolare (ma respinta ampiamente in Ticino), che regolava anche il lavoro dei minori. Il Consiglio federale nominò tre ispettori federali delle fabbriche.4) Ma nel 1880 i proprietari ticinesi di filature di seta, confrontati alla concorrenza della vicina Italia, in seguito ad una petizione appoggiata sia dall'ispettore federale sia dal governo ticinese, vennero autorizzati, provvisoriamente, dal Dipartimento federale del commercio e dell'agricoltura, all'impiego di minori a partire dai 12 anni (la legge federale ne stabiliva 14), a patto che l'autorità cantonale vigilasse affinché le prescrizioni igieniche fossero osservate e che i ragazzi continuassero a ricevere l'insegnamento scolastico a cui erano obbligati.5)
Le disposizioni di legge erano però spesso ignorate dai padroni di fabbrica. Le inadempienze erano state rilevate fin dalle prime visite di controllo degli ispettori federali e dalle autorità cantonali, mentre i medici delegati, i commissari di governo e i Municipi che pure avevano compiti di questa natura (controllo delle condizioni igieniche, della durata del lavoro e del rispetto dei giorni festivi, denuncia degli infortuni, ecc.), venivano non di rado richiamati ad essere più solerti. Gli abusi erano evidenti ma l'autorità, in modo paternalistico, preferiva «ricorrere agli ammonimenti e ai consigli nell'intento di arrivare al rispetto della legge mediante la persuasione». 6) Le operaie erano reclutate nelle zone di Como e Milano: in Italia la legge concedeva l'accettazione di giovani dall'età di 9 anni compiuti con la sola condizione di un attestato medico di sana costituzione fisica. Alla fine del 1895 negli stabilimenti industriali sottoposti alla legge federale sul lavoro vi erano 1'075 uomini e 1'330 donne che avevano superato l'età dei 18 anni; al disotto di questa età si contavano 190 operai e 585 operaie.7) Da un'inchiesta cantonale (dicembre 1897) risultava che le ragazze ticinesi d'età inferiore ai 14 anni impiegate nei setifici erano soltanto 67 e quasi tutte di comuni del Distretto di Mendrisio; tutte le altre venivano dall'Italia.8)
Nel 1897, su ingiunzione del governo federale, il Consiglio di Stato decretava la fine delle concessioni provvisorie che permettevano alle filande l'impiego di ragazze dai 12 ai 14 anni e ordinava quindi l'applicazione rigorosa dell'art.16.9) Ciò sollevò una levata di scudi con petizioni inoltrate dai padroni dei setifici, da operai e Municipi. Anche il governo ticinese appoggiò queste domande di riesame. La discussione in Gran Consiglio sul conto-reso del Dipartimento d'igiene fu innescata dal deputato Malè, secondo il quale il governo avrebbe dovuto difendere non solo i padroni, ma anche la salute dei ragazzi. La reazione sull'altro fronte fu veemente. Bisognava stare attenti a certe utopie che portavano alla rovina un'industria che dava del pane a migliaia di persone. Mantenere l'industria serica era nell'interesse dell'agricoltura; imporre limiti avrebbe significato la fine della bachicoltura come era successo nel Bellinzonese. Le preoccupazioni a proposito della salute erano minimizzate. Le filande non erano malsane, le parole "cupidigia" dei padroni e "sfruttamento" delle ragazze assolutamente fuori luogo. Inoltre,«la popolazione del Mendrisiotto gode rinomanza di sana e robusta sovra ogni altra, e se vi sono uomini robusti e sani vuol dire che furono sane anche le loro madri». Si aggiungeva poi che le condizioni igieniche nelle fabbriche erano migliori che nelle case delle operaie e anche il nutrimento era migliore che nelle campagne. Con 50 voti contro 5, il legislativo chiedeva la sospensione della legge per un anno in attesa di un'inchiesta sulle filande ticinesi e sul lavoro delle ragazze di età inferiore ai 14 anni.10)
Il Consiglio Federale respinse la domanda di mantenere le concessioni concordate fra le Autorità cantonali e federali, ma prorogò fino a maggio l'entrata in vigore del decreto governativo. Alcuni imprenditori chiusero gli stabilimenti: tra questi Lucchini che trasferì il suo opificio da Lugano in Lombardia. Il decreto contribuì ad accelerare il declino dell'industria serica.
Il rispetto delle norme di legge non fu però garantito, anzi! I controlli delle autorità erano giudicati insufficienti e le ordinanze della Direzione d'Igiene, a cui spettava il compito di sorvegliare la legislazione sul lavoro fosse applicata, finivano per essere come le «storiche gride spagnuole».11)
Il caso più grave si verificò al setificio Segoma presso Capolago nel 1905. Il segretario del lavoro, in una visita di controllo, aveva riscontrato delle irregolarità. Nei registri non erano iscritti tutti gli operai impiegati nello stabilimento e alcuni certificati dei minorenni presentavano evidenti tracce di raschiature e cancellazioni delle date di nascita. Per mascherare la cosa le bambine furono fatte fuggire dallo stabilimento: nei prati vicini, con in mano un secchiello, interrogate su cosa facessero, dissero di aver portato il pranzo ai loro parenti. Altre, senza il certificato richiesto dalla legge, confessarono che la direzione aveva raccomandato loro di non dire a nessuno né il nome né l'età. Inoltre venivano denunciate le condizioni deplorevoli in cui erano alloggiate le oltre 150 operaie durante la settimana, impiegate undici ore al giorno per meno di due franchi. La qualità dell'acqua era pessima e non infrequenti i dolori colici 12). Anche il nutrimento era scarso e di cattiva qualità 13). Le denunce portarono a verifiche da parte del governo che, constatato la veridicità delle stesse, non potè esimersi dal comminare una multa di 120 franchi per impiego abusivo di minorenni e 30 franchi per la tenuta irregolare dell'elenco degli operai. La direzione dello stabilimento si affrettò a rimandare a casa ben 16 bambine d'età inferiore ai 14 anni.14) La ditta per rappresaglia licenziò dieci operai che, secondo il giornale socialista, erano i più vigili e quelli che si supponeva fossero stati gli informatori delle autorità; il pretesto utilizzato dalla direzione fu dapprima la diminuzione della produzione e, in seguito, l'intenzione di sostituire gradatamente la manodopera maschile con quella femminile.15)
La stessa cosa era successa nel 1902 alla Compagnie Suisse pour la Fabrication des Chocolats et Cacaos di Lugano: l'operaio che aveva denunciato lo sfruttamento, nei due mesi precedenti il Natale, di ragazzine dai sei ai dieci anni, era stato licenziato.16) Negli anni seguenti si continuò ad aggirare l'articolo 16 della legge federale, ma frequenti furono pure le contravvenzioni per altri abusi come il non rispetto degli orari di lavoro, di quello festivo e notturno, l'uso di moneta illegale per il pagamento dei salari e così via.

1) Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, che accompagna il disegno di legge sul lavoro (del 18.1.1952) in: Verbali Gran Consiglio, Sessione ordinaria primaverile 1953, pp. 52-56. Sul lavoro minorile si vedano anche: R. Ceschi, Ottocento ticinese, Locarno, Dadò, 1986, pp. 97-118; L. Bordoni, La donna operaia all'inizio del Novecento. Locarno, Dadò, 1993; F. Mena, Lavoro e organizzazioni operaie, in: Storia del Cantone Ticino. L'Ottocento (a cura di R. Ceschi). Bellinzona, Stato del Cantone Ticino, 1998, pp. 379-404.
2) Processi Verbali Gran Consiglio, Prima sessione ordinaria dell'aprile-maggio 1873, pp. 14, 151, 169-170.
3) Bullettino Officiale della Repubblica e Cantone del Ticino, Atti del 1873 e 1874, pp. 69-70.
4) Foglio officiale del Cantone Ticino, 6.9.1878. Il secondo dei tre circondari in cui era suddivisa la Svizzera era affidato al signor Edmondo Nüsperli, meccanico a Neuveville e comprendeva, oltre il Ticino, i cantoni di Be, Ne, Fr, Ge, Vd, Vs.
5) Conto-Reso del Consiglio di Stato 1880, Dipartimento Interni, p. 17.
6) Conto-Reso del Consiglio di Stato 1896. Dipartimento d'Igiene, p. 9
7) Ibid., p. 8.
8) Conto-Reso del Consiglio di Stato 1897. Dipartimento d'Igiene, p. 12
9) Foglio officiale del Cantone Ticino, 10.9.1897.
10) PVGC. Sessione ordinaria primaverile 1898, pp. 299-310.
11) Conto-Reso del Consiglio di Stato 1901. Dipartimento d'Igiene, p. 9.
12) L'Aurora, 9.8.1905.
13) L'Aurora, 12.8.1905.
14) L'Aurora, 26.8.1905.
15) L'Aurora, 30.8.1905.
16) Vedi il contributo di G. Rossi, A ciascuno il suo! Le cioccolataie e lo sciopero generale di Lugano in: Aa Vv, Camera del Lavoro 1902-1982, Lugano, Camera e Segretariato del Lavoro dell Cantone Ticino, 1982, pp. 122-141

Pubblicato il

22.12.2006 03:00
Pasquale Genasci