Assegni famigliari: li ricevo da disoccupato?

Dal 1° marzo sono disoccupato. Mia moglie lavora a tempo parziale per quattro mezze giornate alla settimana. Abbiamo tre figli di 13, 15 e 17 anni. Le entrate della famiglia ora sono appena sufficienti. Un collega i lavoro mi ha detto che se si è disoccupati non si percepiscono gli assegni famigliari. È vero?

È vero solo in parte. Secondo la Legge federale sugli assegni famigliari l'assegno per i figli fino al compimento dei 16 anni è di almeno 200 franchi al mese. Per giovani in formazione viene versato un assegno di almeno 250 franchi al mese. I cantoni possono prevedere degli importi più elevati. Hanno diritto agli assegni in primo luogo lavoratori e lavoratrici. Va da sé che per lo stesso figlio può essere versato sempre e solo un assegno. Questo  vale anche nel caso in cui entrambi i genitori siano attivi professionalmente. Coloro che non esercitano un'attività lavorativa percepiscono gli assegni famigliari soltanto se il reddito imponibile annuo non supera i 41'760 franchi e non vengono percepite prestazioni complementari. Gli assegni famigliari vengono versati senza decurtazione anche a chi lavora a tempo parziale, alla condizione però che il salario annuo soggetto ai contributi Avs sia di almeno 6'960 franchi. Se dunque sua moglie guadagna almeno 6'960 franchi all'anno, ecco che gli assegni famigliari per i vostri figli nel periodo in cui lei sarà disoccupato verranno versati a sua moglie. Se però sua moglie guadagna meno di tale cifra non è che voi non percapiate nulla: in questo caso la cassa disoccupazione le verserà un supplemento per figli e per la formazione. Questo supplemento, dell'ammontare degli assegni famigliari nel suo cantone, viene calcolato per quote giornaliere e versato assieme alle indennità giornaliere di disoccupazione.


Periodo di prova: c'è anche dopo il tirocinio?

Ho terminato con successo l'apprendistato. Per fortuna posso continuare a lavorare nella stessa ditta presso cui ho svolto il tirocinio. Il nuovo contratto che mi ha sottoposto il capo prevede però un periodo di prova di quattro mesi. Sono stupito. È lecito al termine dell'apprendistato fissare un nuovo periodo di prova?

No. Lo scopo di un periodo di prova è di permettere alle parti del contratto di lavoro di conoscersi meglio nell'ambito professionale. I lavoratori possono così farsi un'idea pratica di come sarà la loro futura attività professionale. Le ditte dal canto loro possono valutare durante il periodo di prova se i nuovi collaboratori sono adeguati o meno sotto il profilo personale e delle competenze per quel posto di lavoro. Le parti del contratto di lavoro in questo periodo devono poter valutare se è dato il necessario rapporto di fiducia per una collaborazione più lunga. Un periodo di riflessione di questo tipo nel suo caso non è evidentemente necessario, dato che lei ha già svolto l'apprendistato in quella ditta. Lei conosce l'azienda e il suo capo conosce lei, le sue competenze professionali e il suo comportamento generale. Non c'è quindi posto per un secondo periodo di prova. E comunque: un periodo di prova di quattro mesi è in tutti i casi inammissibile. Anche in un contratto scritto la durata del periodo di prova può essere al massimo di tre mesi.

Pubblicato il 

30.03.12

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