Ferie, malattia e licenziamento dopo il parto

A causa di dolori alla schiena, il mio medico mi ha certificato ormai da tempo un’incapacità lavorativa del 50 per cento. Per questa incapacità percepisco l’indennità prevista dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. Adesso voglio andare tre settimane all’estero, per visitare con la mia famiglia i miei suoceri. Avevamo pianificato questo viaggio già lo scorso anno. Suppongo che le mie vacanze si prolunghino, cioè che per queste tre settimane io debba detrarre dal mio saldo vacanze solo il 50 per cento del periodo effettivo. È giusto? No. Se un lavoratore con un’incapacità lavorativa del 50 per cento va in vacanza, il suo diritto alle ferie non viene raddoppiato. Se la malattia ostacola il riposo a cui sono finalizzate le vacanze, il lavoratore deve rimanere nel luogo di lavoro e prestare la rimanente attività lavorativa del 50 per cento. Qualora il riposo a cui sono finalizzate le vacanze non sia invece ostacolato dalla malattia, il periodo viene interamente detratto dal saldo vacanze (commento Streiff/von Kaenel, N6 all’art. 329a Co). Le tre settimane le verranno dunque interamente detratte dal suo monte vacanze. Ha comunicato all’assicurazione d’indennità giornaliera del suo datore di lavoro che intende fare un viaggio all’estero della durata di tre settimane? In caso negativo, le consiglio vivamente di darne immediata informazione all’assicurazione o, se in suo possesso, di leggere le disposizioni assicurative. Il lavoratore che fruisce di un’indennità giornaliera e vuole recarsi all’estero, deve prima chiedere l’autorizzazione dell’assicurazione. Alcune assicurazioni non forniscono prestazioni all’estero. Qualora l’assicurazione venga a conoscenza del fatto che lei si è recato all’estero per tre settimane, senza previa autorizzazione, essa potrebbe avvalersi del diritto al rimborso delle indennità versate in questo periodo. * * * Mia moglie lavora ormai da sei anni nella stessa azienda. Da tre settimane è in congedo maternità e non vuole più tornare a lavorare. Il datore di lavoro è a conoscenza della sua intenzione di licenziarsi e ha infatti già assegnato il suo posto di lavoro ad un’altra persona. Poiché fino ad oggi non abbiamo ancora disdetto il contratto lavorativo, il datore di lavoro ci ha pregato di inviare immediatamente la lettera di licenziamento. Se disdiciamo il rapporto di lavoro adesso, ci saranno conseguenze per mia moglie a causa del licenziamento tardivo? Sì, è possibile che a causa del licenziamento tardivo il congedo maternità finisca prima del termine di disdetta. Ciò significa che sua moglie dovrebbe lavorare fino alla scadenza del termine di disdetta. In tal caso lei dovrebbe contattare il datore di lavoro per concordare il reinserimento lavorativo (al termine della fruizione del congedo di maternità). Ai sensi della legislazione vigente il datore di lavoro è obbligato ad occupare sua moglie fino allo scadere del termine di disdetta. Qualora, avendo già assegnato ad altri il posto di lavoro in oggetto, il datore di lavoro decida di rinunciare all’attività lavorativa di sua moglie, quest’ultimo è comunque tenuto a versarle il salario fino allo scadere del termine di disdetta. Qualora sua moglie non voglia in nessun caso lavorare per il periodo rimanente, esiste la possibilità di concludere un contratto di disdetta. Le consiglio comunque di contattare immediatamente il datore di lavoro per chiarire la situazione.

Pubblicato il

14.01.2005 15:00
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