Fallimento, salario e norme di sicurezza

Con questo numero di area prende avvio una nuova rubrica (che non avrà cadenza regolare) dedicata specificamente al diritto del lavoro. Essa è curata da avvocati e giuristi dei sindacati Sei e Flmo che si alternano nel trattare i quesiti che più spesso si vedono sottoposti dalle lavoratrici e dai lavoratori nell’ambito della loro attività professionale. * * * Il mio precedente datore di lavoro ha fallito nel 1991 e per i miei salari arretrati è stato emesso un attestato di carenza di beni. Adesso ho sentito dire che uno dei due soci della società in nome collettivo ha fondato una nuova azienda. Posso ancora fare qualcosa con l’attestato di carenza di beni in mio possesso? Sì. Giuridicamente il suo precedente datore di lavoro era una società in nome collettivo. Tale società non ha personalità giuridica poiché almeno due persone private rispondono solidalmente dei debiti sociali con il patrimonio della società e con il patrimonio privato. Ciò significa che, se necessario, i soci devono rispondere dei debiti sociali anche con il loro patrimonio personale. Se veramente uno dei due proprietari è ritornato a miglior fortuna lei può promuovere una nuova esecuzione. Se il debitore (il socio della società in nome collettivo) non è ritornato a miglior fortuna, spetterà a lui provarlo. Se esiste presunzione di ritorno a miglior fortuna, è possibile promuovere un’esecuzione nei 20 anni (termine di prescrizione) successivi al fallimento. Poiché allo scadere dei 20 anni l’attestato di carenza di beni cade in prescrizione, nel presente caso l’attestato in suo possesso non avrà più valore solo nel 2011. Il caso sarebbe stato diverso se il suo precedente datore di lavoro fosse stato una persona giuridica (ad esempio una cooperativa, una Ss). Le persone giuridiche rispondono dei debiti sociali solo con il patrimonio commerciale. In caso di dichiarazione di fallimento contro una società anonima non viene emesso alcun attestato di carenza di beni, poiché questo non avrebbe alcun valore. Dopo il fallimento la società anonima viene infatti cancellata dal registro di commercio e non vi sono più beni o persone su cui rifarsi. * * * Stavo lavorando ad una sega circolare a tavola con la cuffia di protezione abbassata. Volevo poi apportare un piccolo miglioramento al pezzo e poiché questo lavoro avrebbe richiesto solo pochi secondi non ho abbassato la cuffia di protezione. Una scheggia di legno mi è schizzata nell’occhio. Dopo la rimozione della scheggia il dottore mi ha proibito di lavorare per un certo periodo, pena il rischio della perdita della vista. L’assicurazione contro gli infortuni vuole ora ridurre le indennità. Lo può fare? I datori di lavoro devono stabilire disposizioni e direttive volte a garantire la protezione della salute e la sicurezza del lavoro. I lavoratori devono rispettare tali regole. Devono inoltre essere osservate le norme di sicurezza generalmente riconosciute: devono essere utilizzati gli equipaggiamenti di protezione e l’efficacia dei dispositivi di protezione non può essere compromessa. Se le macchine, altri apparecchi di lavoro o l’equipaggiamento professionale presentano delle carenze, i lavoratori hanno l’obbligo di eliminarle immediatamente. Qualora ciò non sia possibile hanno il dovere di comunicarlo al datore di lavoro. I lavoratori non possono creare una situazione (ad esempio assumendo sostanze stupefacenti) suscettibile di mettere in pericolo la salute o la vita di qualcuno. Tali norme valgono per tutti i lavoratori. Esiste poi una serie di regole comportamentali volte a garantire la protezione della salute e la sicurezza del lavoro in determinate professioni e attività. Nel presente caso esistono le norme di sicurezza per i lavori di falegnameria. Il lavoro con la sega circolare a tavola deve sempre essere svolto con la lama protetta dalla cuffia di protezione, anche se il lavoro dura solo alcuni istanti; i piccoli pezzi di legno vengono spostati con lo spingitoio, i resti di legno non vengono mai eliminati a mano e i macchinari vengono sempre lasciati in modo da garantire la massima sicurezza. I soci di un sindacato hanno il vantaggio di potersi rivolgere alla loro sezione per richiedere le informazioni relative ai loro diritti e ai loro doveri in materia di sicurezza del lavoro e protezione della salute. Benché nel presente caso non siano stati soddisfatti tutti i requisiti e le norme di protezione della salute e sicurezza del lavoro e benché tale circostanza abbia causato un incidente con conseguenze fisiche, l’assicurazione contro gli infortuni non può ridurre o addirittura annullare le sue prestazioni. In caso di infortuni e malattie professionali, infatti, le prestazioni non possono essere ridotte neanche in caso di grave negligenza. La riduzione delle indennità giornaliere è ammessa esclusivamente in caso di infortuni non professionali, tuttavia al massimo per un periodo di due anni.

Pubblicato il

26.09.2003 14:00
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