Facilitazioni fiscali per pensionati

Da quando in Svizzera si è diffusa la notizia delle facilitazioni per l’Imu (Imposta Municipale Unica), la Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) e la Tari (Tassa sui Rifiuti) sulla loro abitazione in Italia (facilitazioni delle quali, da quest’anno,  godranno i pensionati italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), molti immigrati stanno cercando di saperne di più sugli adempimenti necessari per farsi riconoscere dall’Ufficio Tributi competente il requisito di “pensionato” – previsto dall’articolo 9/bis del Decreto Legge 28 marzo, n. 47 – e poter così accedere ai benefici previsti da questo decreto.


Purtroppo la citata normativa non specifica niente a tale proposito e siamo in attesa di conoscere quale sarà la documentazione che verrà richiesta dagli Uffici Tributi dei Comuni italiani. Proprio in conseguenza di questa lacuna la Uim è intervenuta presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana (Maeci) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) per avere chiarimenti in merito. Anche perché sembra che alcuni Comuni, già interpellati da qualche emigrato, siano addirittura ancora all’oscuro di questa legge del Parlamento italiano.


Da quanto ci risulta, una reazione da parte del Maeci c’è già stata poiché, evidentemente preoccupato per la funzionalità della rete consolare, ha immediatamente girato il quesito posto dalla Uim all’Agenzia delle Entrate affinché dia le indispensabili direttive sia allo stesso Maeci – la cui rete consolare italiana si troverà sicuramente coinvolta anche in questa tipologia di problema (fiscale) da parte di quei pensionati emigrati italiani proprietari di una abitazione in Italia – nonché, ovviamente, agli oltre ottomila comuni italiani che dovranno accettare la documentazione prodotta dagli interessati a dimostrazione del requisito di “pensionato” per usufruire delle facilitazioni fiscali sulla casa.


Da parte del sottoscritto sorge spontanea la domanda se non fosse stato più semplice che il legislatore, invece di indicare come beneficiari di queste facilitazioni i “pensionati”, avesse fissato una determinata età anagrafica (per esempio 65 anni) e limitato la probabile richiesta di un’attestazione ad hoc solo per i titolari di una pensione di invalidità o per superstiti. Ma, appunto, sarebbe stato più semplice e questa è da sempre una parola sconosciuta alla burocrazia, specialmente a quella italiana.

Pubblicato il

18.03.2015 13:33
Dino Nardi