|
|
Disoccupazione, pensioni Ai e periodo di contribuzione |
|
|
Senza pensione Ai, ma indennità ridotte
Mi sono annunciato all'Assicurazione invalidità (Ai) in quanto ho problemi di salute e sono solo parzialmente abile al lavoro. Dopo aver dovuto disdire il mio contratto di lavoro per ragioni di salute mi sono annunciato all'Ufficio regionale di collocamento (Urc). Da quattro mesi sono dunque disoccupato e ho ricevuto la decisione dell'Ai, secondo cui non ho diritto ad una pensione Ai in quanto il mio grado di invalidità è del 19 per cento. Ora la Cassa disoccupazione mi ha decurtato l'ammontare della mia indennità giornaliera benché non percepisca alcuna pensione Ai. Può farlo?
Sì. Se la sua capacità di guadagno è limitata in maniera duratura e se per questo lei si è annunciato all'Ai, lei soltanto all'inizio riceve dalla Cassa disoccupazione le prestazioni complete del salario assicurato. Questo benché per ragioni di salute lei sia solo parzialmente abile al lavoro e quindi collocabile. Non appena però l'Ai ha deciso sul suo grado d'invalidità ha fine l'obbligo della Cassa disoccupazione di anticipare le prestazioni. Il grado di incapacità al guadagno constatato dall'Ai (il cosiddetto grado d'invalidità) è quindi vincolante per stabilire la sua collocabilità. Anche se un grado d'invalidità del 19 per cento non dà diritto ad alcuna pensione Ai, lei per l'Assicurazione disoccupazione risulta collocabile soltanto nella misura dell'81 per cento dal momento della decisione dell'Ai. Per questo il suo guadagno assicurato viene ridotto in proporzione alla sua capacità di guadagno residua: nel suo caso all'81 per cento. Purtroppo nessuna assicurazione le pagherà il restante 19 per cento.
Infortunio e periodo di contribuzione
Un anno e mezzo fa ho cominciato un nuovo lavoro. Poco dopo la fine del periodo di prova mi sono infortunato gravemente e sono quindi rimasto totalmente inabile al lavoro per 11 mesi. In questo periodo ho percepito le indennità giornaliere dell'Assicurazione infortuni del mio datore di lavoro. Non sono stato licenziato. Una volta rimessomi dall'infortunio però il mio datore di lavoro mi ha detto che aveva assunto un'altra persona e che non potevo più lavorare da lui. Mi sono annunciato all'Urc. Ora però la mia Cassa disoccupazione non mi riconosce alcun diritto, in quanto negli ultimi due anni non ho lavorato per almeno 12 mesi. È giusto? No. La decisione della Cassa disoccupazione è sbagliata. Lei non è mai stato licenziato. Durante tutto il periodo della sua inabilità al lavoro lei è rimasto legato da un rapporto di lavoro. Anche se dopo la sua guarigione lei non ha più potuto riprendere il posto che era suo, il suo rapporto di lavoro non è stato disdetto al momento dell'infortunio. Soltanto dopo la sua guarigione lei e il suo datore di lavoro avete convenuto consensualmente di rinunciare alla prosecuzione del rapporto di lavoro. L'art. 12 cpv. 2 della Legge sull'Assicurazione disoccupazione (Ladi) in questi casi prescrive: i periodi in cui lei è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia o infortunio, non riceve salario e non paga quindi contributi, vengono considerati come periodi di contribuzione. Nel suo caso dunque tutto il periodo della sua inabilità al lavoro può essere computato come periodo di contribuzione. Lei adempie dunque tutte le condizioni per avere diritto all'indennità di disoccupazione. |
|
|
|
|
|
|
|