Disoccupazione, lo stipendio dello stage e i termini di disdetta

Salario intermedio e stipendio usuale

Da alcuni mesi sono disoccupato. Ora ho iniziato uno stage presso una redazione per conoscere meglio il mondo dei media. Lo stipendio che percepisco durante lo stage è di 800 franchi al mese. Quando ho sottoposto alla Cassa disoccupazione il primo certificato di salario di questo stage, essa mi ha comunicato che un simile salario intermedio non sarebbe conforme gli stipendi usuali nella stessa professione e al medesimo luogo. La Cassa dovrebbe computarmi un salario intermedio molto più alto. Può farlo?
Sì. Nella deduzione di un salario intermedio la Cassa disoccupazione deve sempre verificare se tale salario corrisponde all'aliquota usuale per la stessa professione e il medesimo luogo per un'attività corrispondente. Se questo guadagno non corrisponde all'aliquota minima, esso non può neppure essere computato dalla Cassa come salario intermedio. In tal caso la Cassa deve basarsi su un importo fittizio. Ecco perché come salario intermedio le viene computato un importo superiore. Nella determinazione di un'aliquota usuale per la professione ed il luogo la Cassa disoccupazione si basa sui contratti collettivi, sulle raccomandazioni salariali delle associazioni professionali di categoria, ma anche su verifiche presso imprese del settore. Con questa norma non si vuole soltanto impedire il dumping salariale. Essa vuole anche impedire che dei disoccupati siano impiegati in un pseudostage a salari troppo bassi. Troppo spesso infatti una normale attività lavorativa che non viene remunerata secondo quanto è usuale nella stessa professione e al medesimo luogo viene semplicemente definita come stage.

Termine di disdetta prolungato: chi mi paga?

Mi sono annunciato presso l'Ufficio regionale di collocamento (Urc). Lì mi hanno detto che il mio termine di disdetta si sarebbe prolungato in quanto per malattia ero inabile al lavoro. Avrei dovuto annunciarmi subito presso il mio datore di lavoro ed offrire la mia prestazione lavorativa per la durata del termine di disdetta prolungato. È quanto ho fatto. Ma il mio capo non ne vuole sapere. E per questo la mia Cassa disoccupazione non mi paga nulla fino alla fine del termine di disdetta prolungato. Alla Cassa mi hanno detto che sarebbe affar mio far valere presso il datore di lavoro le mie pretese salariali. È giusto?
No, la Cassa sbaglia. Non appena lei ha inoltrato alla Cassa disoccupazione la richiesta di indennità di disoccupazione, la Cassa, secondo la Legge sull'assicurazione disoccupazione (Ladi), le deve versare le indennità giornaliere. Questo nella misura in cui lei adempie a tutti i presupposti fissati dalla Ladi. Se la ditta non le vuole riconoscere le sue fondate pretese salariali , la Cassa disoccupazione le paga le indennità giornaliere per il periodo corrispondente. Le sue pretese salariali nei confronti del suo vecchio datore di lavoro passano allora alla Cassa disoccupazione, e questo fino a concorrenza delle indennità giornaliere versate. La Cassa deve comunicare queste circostanze al suo ex datore di lavoro. Dato che ora le sue pretese sono state cedute alla Cassa disoccupazione, la sua ex ditta non può più concludere con lei un accordo giudiziario o extragiudiziario senza che la Cassa disoccupazione dia il suo consenso.

Pubblicato il

19.03.2010 13:00
Timur Öztürk