Disoccupazione: l’Ai e le conseguenze di un trasloco

Disoccupato e parzialmente invalido

Mi sono annunciato alla cassa disoccupazione quando era ancora pendente la mia richiesta all'assicurazione invalidità (Ai). La cassa mi ha versato le indennità corrispondenti ad un posto di lavoro al 100 per cento. Nel frattempo mi è stato accertato un grado d'invalidità del 30 per cento. Ora la cassa disoccupazione pretende che io richieda delle prestazioni anche alla mia cassa pensione, altrimenti mi chiederà il rimborso delle indennità versate in eccesso dopo compensazione con l'Ai. Questa procedura è corretta?

Sì. Dopo che le è stata resa nota la decisione dell'Ai, la cassa disoccupazione adegua retroattivamente il suo grado di collocabilità al suo grado di invalidità. Questo significa che lei, con il suo grado di invalidità del 30 per cento, è collocabile ancora soltanto al 70 per cento. In questa considerazione non si tiene conto del fatto se lei percepisca una rendita Ai e a quanto essa ammonti. Attraverso la correzione del grado di collocabilità la cassa disoccupazione calcola soltanto a quanto ammontava il suo diritto alle indennità di disoccupazione. Quanto la cassa disoccupazione ha versato in eccesso in base al nuovo calcolo lo comunica all'Ai e alla cassa pensione. Questo ammontare viene compensato con le prestazioni dell'Ai e della cassa pensione per lo stesso periodo. Se ora lei non fa una richiesta di prestazioni alla cassa pensione, è responsabile per il fatto che non viene accertato il suo diritto alle prestazioni. Per questo la cassa disoccupazione può procedere soltanto alla compensazione con l'Ai. L'ammontare che rimane scoperto la cassa disoccupazione lo richiederà direttamente a lei. Se invece la cassa può calcolare l'ammontare esatto delle prestazioni Lpp andate perse, il suo obbligo di restituzione si limiterà a questa cifra.

Punita perché ho traslocato

Il mio partner ha dovuto trasferirsi per motivi professionali in un altro cantone. In un primo tempo sono rimasta con nostro figlio al vecchio domicilio. Ma dopo tre mesi ho lasciato il mio posto di lavoro e io e nostro figlio siamo andati a vivere da lui. La cassa disoccupazione al nostro nuovo domicilio ora non vuole versarmi le indennità per 31 giorni. Dice che è colpa mia se sono disoccupata. Può farlo?

No, una riduzione delle prestazioni nel suo caso non è ammissibile. La legge definisce come colpa grave la disdetta di un posto di lavoro adeguato se al momento della disdetta non c'è già un nuovo contratto di lavoro. Questo ha come conseguenza un periodo di attesa di almeno 31 giorni prima del versamento delle indennità di disoccupazione. Ma la Svizzera nel 1991 ha sottoscritto un accordo dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) che regola la protezione dalla disoccupazione. Questo accordo prevede che le sue indennità possono essere ridotte soltanto se lei ha contribuito al suo licenziamento o se lei senza un motivo valido ha disdetto volontariamente il contratto di lavoro. Ma le condizioni personali, come ad esempio il mantenimento della vita comune in famiglia, devono essere considerate quando si giudica se un lavoro sia adeguato o meno. Nel suo caso la cassa disoccupazione non le può ridurre le prestazioni imputandole la colpa per essere disoccupata.

Pubblicato il

29.01.2010 14:30
Christiane Brandmaier