Non ho un capitale previdenziale?

Sono senza lavoro e percepisco le indennità di disoccupazione. Su queste indennità mi vengono dedotti i contributi per la previdenza professionale (Lpp). Ora ho trovato un nuovo posto di lavoro. E ho constatato che i miei contributi previdenziali non sono stati versati sul mio conto di libero passaggio. È corretto?

Sì. A dipendenza dell'ammontare delle prestazioni dell'Assicurazione disoccupazione lei vede sul conteggio mensile una deduzione riferita al premio Lpp. A differenza però della previdenza professionale in un rapporto di lavoro quella in regime di disoccupazione copre soltanto i rischi morte e invalidità, e non il rischio età. Questo significa che dalle indennità di disoccupazione non vien prelevato nessun contributo pensionistico. Per questo non si costituisce neppure un capitale previdenziale che alla fine della disoccupazione possa essere versato come prestazione di libero passaggio. Un prospetto con tutte le informazioni necessarie sulla previdenza professionale durante la disoccupazione è ottenibile presso gli Uffici regionali di collocamento (Urc).


Non collocabile, devo rimborsare?

Sono senza lavoro e ho già percepito delle indennità di disoccupazione. Ora il mio cantone mi ha comunicato che fin dall'inizio io non ero collocabile. La cassa disoccupazione vuole quindi che io restituisca le indennità che ho percepito nel frattempo. Lo devo accettare?

In questo caso sì. Ci sono diversi motivi per i quali una cassa disoccupazione deve ricalcolare un periodo già conteggiato. Per esempio se a posteriori emerge che lei non aveva alcun diritto alle indennità. E questo è esattamente il suo caso. Non appena la cassa ha notizia del motivo per il quale può chiedere la restituzione, deve esigere entro un anno il rimborso delle indennità versate ma non dovute. Per questo le consiglio di verificare con attenzione quale motivo viene fatto valere per la pretesa di restituzione. E verifichi anche l'ammontare della pretesa. Faccia opposizione entro il termine indicato se lei non è d'accordo con il motivo o con l'ammontare della pretesa di restituzione. E indichi nella sua opposizione perché lei non è d'accordo con la pretesa di rimborso. Forse lei accetta in linea di principio il nuovo conteggio, ma quando aveva ricevuto i soldi di cui ora le si chiede la restituzione non poteva sapere di non averne diritto? Allora è possibile che siano dati i presupposti (buona fede e rigore eccessivo) per un condono del rimborso. Inoltri una richiesta di condono alla sua cassa disoccupazione, che la inoltrerà all'ufficio cantonale competente il quale deciderà in merito. Importante: le decisioni sul diritto all'indennità di disoccupazione così come sulla cessazione o sulla revoca di tale diritto sono obbligatorie anche per la cassa disoccupazione. Questo significa che se lei non è d'accordo con una di queste decisioni deve inoltrare opposizione contro di essa rispettando il termine. Un'opposizione inoltrata soltanto contro la decisione di rimborso non basta.

Pubblicato il 

25.09.09

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