Cosa fare se si lascia l’appartamento

Capita molto spesso di dover lasciare anticipatamente l'ente locato, prima della scadenza del contratto di locazione. Cosa fare in questo caso? Come ci si deve comportare?
Ecco un riassunto delle regole principali.
Innanzitutto va detto che se si intende lasciare anticipatamente l'ente locato, non bisogna inoltrare disdetta del contratto di locazione: occorre invece comunicare per invio raccomandato al locatore o all'amministrazione la data per la quale si intende restituire l'ente locato e il nominativo del subentrante che intende riprendere il contratto alle medesime condizioni.
Vi ricordiamo che tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutte le persone intestatarie del contratto e per quanto riguarda i coniugi deve essere sottoscritta da entrambi.
Il Codice delle Obbligazioni prevede che l'inquilino uscente deve reperire un solo subentrante solvibile che sia disposto a riprendere il contratto di locazione alle medesime condizioni.
Se il subentrante che avete presentato risulta solvibile e riprende l'ente locato alle medesime condizioni, questi non può obbligare l'inquilino uscente al tinteggio dell'appartamento. Va evidenziato che molto spesso sui contratti, per quanto riguarda il tinteggio a fine locazione, vengono inserite delle clausole da parte del proprietario che risultano abusive. L'inquilino che lascia anticipatamente l'ente locato o a fine contratto non deve tinteggiare l'appartamento. Dovrà invece rispondere, qualora sussistesse, della maggior usura e cioè del ritinteggio delle pareti danneggiate, disegnate ecc.
Questo si applica anche in caso di subentranza. Tuttavia ribadiamo che in caso di normale usura dell'ente locato, né il subentrante né il locatore non possono prendere il tinteggio a nuovo dell'ente locato.    
Qualora la subentranza si verificasse dopo 8 anni dal primo tinteggio, il nuovo inquilino (al pari di quello uscente a cui subentra nei doveri ma anche nei diritti) potrà pretendere dal locatore il tinteggio a nuovo dell'ente locato.
Eventuali clausole contrattuali che impediscano al subentrante di chiedere il ripristino dell'ente locato in caso di difetti o di chiedere al locatore il tinteggio in caso di superamento della durata di vita di quest'ultimo, sono nulle.
In conclusione, il conduttore non deve ritinteggiare l'ente locato a meno che non vi sia della maggior usura a lui imputabile.
Comunque in caso di dubbio rivolgetevi al nostro Centro Infoalloggio oppure contattate le nostre sedi regionali.

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Pubblicato il

02.04.2010 13:00
Associazione svizzera inquilini