Contratti di tirocinio e maturazione del diritto alle vacanze

Lo scorso agosto ho iniziato una formazione per addetti alla vendita e ho sottoscritto un contratto di tirocinio. Recentemente i miei colleghi di lavoro stavano discutendo del contratto collettivo di lavoro (Ccl) applicabile. Tale contratto è valido anche per me? In linea di massima no. Il contratto di tirocinio è disciplinato dagli artt. 344 ss. Co. L’articolo 344a Co descrive con chiarezza il contenuto del contratto di tirocinio: esso deve disciplinare la natura e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova, l’orario di lavoro e le vacanze. Per tale motivo un rapporto di tirocinio non può essere disciplinato da un contratto collettivo di lavoro. In ogni caso, il contratto collettivo di lavoro può assegnare alle persone in formazione diritti che vanno al di là del contratto di tirocinio, come ad esempio un maggiore diritto alle vacanze. I rapporti di tirocinio non sono disciplinati solo dal contratto di tirocinio, ma anche da altre disposizioni legislative. La Legge sul lavoro contiene ad esempio particolari disposizioni di protezione per i giovani, che trovano applicazione anche per le persone in formazione. Tali disposizioni regolano in particolare gli orari di lavoro, i tempi di riposo e i doveri speciali del datore di lavoro nei confronti delle persone in formazione. Ai sensi della Legge sul lavoro i giovani con meno di 16 anni possono lavorare fino alle ore 20, i giovani che hanno compiuto sedici anni al massimo fino alle ore 22. Qualora rispetto al contratto di tirocinio e alle altre disposizioni legislative il Ccl contenga disposizioni più vantaggiose o disposizioni speciali per le persone in formazione, si consiglia di integrare tali disposizioni per iscritto nel contratto di tirocinio. In tal modo vengono infatti evitati eventuali problemi circa l’applicabilità delle disposizioni in oggetto. * * * Nel mese di novembre inizierò un nuovo impiego. Mi è già stato comunicato che tra Natale e Capodanno la ditta rimarrà chiusa per vacanze aziendali. Il diritto alle vacanze che maturerò quest’anno non è tuttavia sufficiente a coprire l’intero periodo di queste vacanze. Il mio superiore mi ha comunicato che dovrò detrarre i giorni mancanti dal saldo vacanze del prossimo anno. È lecito? Ai sensi dell’art. 329c Co il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze, tenendo conto, nei limiti del possibile, dei desideri del lavoratore. Il datore di lavoro non può tuttavia costringere i lavoratori a fruire delle vacanze, se questi non hanno maturato un saldo vacanze sufficiente. Tale regola vale anche durante il periodo delle vacanze aziendali, quando tutto l’esercizio è fermo. Se una persona neoassunta rifiuta una fruizione anticipata delle vacanze, il datore di lavoro ha l’obbligo di farla lavorare durante le vacanze aziendali o, in caso di mancanza di lavoro, di occuparla presso terzi con l’accordo della persona interessata. Affinché il lavoratore possa essere occupato presso terzi durante le vacanze aziendali, l’attività lavorativa proposta deve comunque essere ragionevolmente accettabile.

Pubblicato il

19.11.2004 14:00
Felicitas Huggenberger
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