Conseguenze di un infortunio e prelievo degli oneri sociali

Infortunio, chi mi paga gli occhiali rotti?

Recentemente ho fatto una brutta caduta in bicicletta. Per fortuna non mi sono ferita. Portavo però degli occhiali speciali molto cari che nella caduta si sono rotti e che non è più possibile riparare. Come lavoratrice dipendente sono obbligatoriamente assicurata presso la Suva contro gli infortuni. Ora l'assicurazione si rifiuta di rifondermi il costo di un nuovo paio di occhiali. Posso fare qualcosa contro questa decisione?

No. La decisione della Suva è corretta. L'assicurazione infortuni fornisce una serie di prestazioni assai diverse. Si assume ad esempio i costi del trattamento medico dell'infortunio, paga i medicamenti o un soggiorno in ospedale. Rimborsa i costi necessari per viaggio, trasporto e salvataggio e, in caso di infortunio mortale, rifonde i costi del trasporto del cadavere e del funerale. L'assicurazione infortuni paga inoltre delle indennità giornaliere se a seguito dell'infortunio si è totalmente o parzialmente inabili al lavoro. Se lo stato di salute malgrado le cure mediche non migliora e dunque la capacità di guadagno a causa dell'infortunio rimane limitata, l'assicurazione infortuni paga anche delle rendite d'invalidità. Essa versa inoltre un'indennità se a causa di un infortunio si è vittima di una limitazione permanente dell'integrità fisica o psichica. Il suo incidente di bicicletta non ha avuto conseguenze serie. Lei non si è ferita e ha riportato unicamente danni materiali. Danni alle cose, come ad esempio vestiti lacerati, non sono tuttavia coperti dall'assicurazione infortuni obbligatoria. Per danni agli occhiali, agli apparecchi per audiolesi e alle protesi dentarie valgono tuttavia delle norme particolari. I relativi costi sono eccezionalmente coperti dall'assicurazione infortuni se, oltre a questo danno materiale, c'è pure un danno fisico che necessita cure mediche (ferimento). Dato che lei non si è ferita deve assumersi direttamente i costi per un nuovo paio di occhiali.


Sugli assegni famigliari si paga l'Avs?

Per i miei due figli assieme allo stipendio percepisco 400 franchi al mese di assegni famigliari. Su questi soldi però la mia capa mi deduce i contributi sociali. È corretto?

No. I contributi alle assicurazioni sociali (per l'Avs, l'Ai, la perdita di guadagno e l'assicurazione disoccupazione) vengono dedotti dal reddito da lavoro. Ne fanno parte, oltre al normale stipendio, per esempio anche indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, oltre alla compensazione del rincaro, gratifiche, premi di produzione, indennità per ferie e giorni festivi. Non fanno parte del reddito da lavoro invece (secondo l'art. 6 dell'Ordinanza sull'Avs) gli assegni famigliari, per i figli e di formazione. Su questi il datore di lavoro non può dunque praticare nessuna trattenuta. Tra l'altro: anche le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio non sono reddito da lavoro. Nemmeno su di esse dunque si possono trattenere i contributi sociali.

Pubblicato il

22.06.2012 13:00
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