I problemi derivanti dalla congiuntura economica concorrono a determinare un aumento delle tensioni all'interno della società, anche nelle nostre case. A ciò si aggiunge un dato ancora più preoccupante: cresce il tasso d'intolleranza per esempio addirittura nei confronti dell'inevitabile pianto dei bambini e diminuisce il rispetto nei confronti delle fasce di popolazione più sensibili e più deboli, come è il caso degli anziani, dei portatori di handicap, degli stranieri. Nella nostra attività di consulenti siamo confrontati con storie di conflitti, che nascono a volte tra gli stessi inquilini. È fondamentale in situazioni di conflitto farsi aiutare anche dai nostri consulenti per gestire lo stress e per ricercare la soluzione più adeguata: spesso poter raccontare e condividere un problema significa sentirsi già meglio. Sovente viene in aiuto il buon senso, che permette di risolvere in breve tempo una situazione spiacevole. Sul piano legale le molestie o il mancato rispetto delle regole da parte di altri inquilini non autorizzano a non pagare il canone di locazione. Il Codice delle obbligazioni (Co) sancisce, attraverso l'art. 257 f cpv. 1, il principio dell'obbligo di diligenza e di riguardo nei confronti dei vicini. Si tratta di una norma imperativa non derogabile dalle parti contrattuali. Ogni inquilino e il proprietario dello stabile sono tenuti a rispettare la vita privata e la tranquillità degli altri. Dottrina e giurisprudenza sanciscono in particolare il divieto dei rumori molesti, segnatamente il rispetto della pace all'interno dello stabile soprattutto nelle ore notturne e di riposo, la proibizione di comportarsi in maniera contraria al buon costume e di violare norme del codice penale, nonché l'obbligo di rispettare il regolamento dello stabile. Il primo consiglio all'inquilino molestato nel godimento del bene locato è di prendere serenamente contatto con il vicino, per trovare insieme una soluzione. Se non si ottiene un miglioramento della situazione con il dialogo, consigliamo di informare tempestivamente il proprietario della situazione. Egli sarà tenuto, dopo una verifica, a diffidare formalmente il molestatore, richiamandolo al rispetto delle regole di buon vicinato. Il cpv. 3 dell'art 257 f del Co prevede che il proprietario possa disdire il contratto di locazione, con un preavviso di 30 giorni per la fine del mese, qualora l'inquilino, nonostante la diffida ricevuta, persista nella violazione dell'obbligo di riguardo verso i vicini. Si tratta di una disdetta straordinaria, nei confronti della quale è esclusa la possibilità di ottenere una protrazione del contratto, considerato che l'inevitabile provvedimento è conseguenza di una violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo verso i vicini, che rappresenta la base fondamentale per una civile convivenza. |