Confinati al centro: intervista a Martino Rossi

Cinque anni fa l’emergenza Kosovo. Numerosi i profughi. Tra loro si confusero anche persone attive nello spaccio di droga volto al finanziamento della guerra. I Centri di accoglienza della Croce rossa lamentarono difficoltà nella gestione di questi casi. E così venne istituito un gruppo di lavoro per studiare la fattibiltà di un Centro speciale “securizzato” ove ospitare i richiedenti l’asilo «particolarmente propensi a frequentare il mondo della droga, a compiere infrazioni penali di diverso genere o a impegnarsi in risse». Lo studio, che sfociò in un rapporto nel 1999, diede un parere positivo rispetto alla fattibiltà del Centro. Si decise di ubicare il Centro a Cadro. Lo scorso luglio il Consiglio di Stato ha presentato un messaggio per la richiesta di un credito di un milione e 50 mila franchi per la «gestione del Centro provvisorio di accoglienza securizzato». I posti letto previsti sono venti. Il Centro provvisorio nasce accompagnato da tante polemiche. C’è chi dubita della sua utilità. Per qualcun altro è ispirato da un principio discriminatorio. Altri ne contestano solo l’ubicazione. Noi ne abbiamo discusso con Martino Rossi, direttore della Divisione dell’azione sociale del Dipartimento della sanità e socialità (Dss) e presidente del Gruppo di lavoro “concertazione asilanti”. Come è nato il progetto del Centro securizzato? Nel 1997 ci fu una straordinaria concentrazione di operazioni di spaccio di droga da parte di richiedenti l’asilo ospitati nei centri d’accoglienza della Croce rossa, in particolare nel Luganese. Era il periodo in cui imperversava la guerra nei Balcani. Ci furono molti veri profughi ma ci furono pure persone pedine di organizzazioni che finanziavano le attività belliche tramite i proventi dello spaccio di droga. Fu la stessa Croce rossa a contattarmi perché non riuscivano a gestire la situazione. Perciò fu creato il Gruppo lavoro di “concertazione asilanti”. Nel 1999 è stato consegnato il rapporto definitivo dello studio in cui si valutava positivamente la fattibilità di un Centro di accoglienza speciale per asilanti coinvolti in attività illecite. Cosa distingue un Centro securizzato da un normale centro per richiedenti l’asilo? In un normale centro di accoglienza per richiedenti l’asilo gli ospiti alloggiano in piena libertà sottostando a regole minime. Vi sono promosse delle attività ricreative, programmi di lavoro, lezioni di lingua,… Il vitto e l’alloggio sono garantiti e in più queste persone dispongono di una sota di “argent de poche” per le piccole spese. Gli ospiti sono misti: vi sono famiglie, donne, giovani e anziani. Il senso del centro securizzato è di far capire a chi vi è stato trasferito che si tratta di una sanzione. Devono comprendere che gli abusi perpetrati ai danni di altri ospiti o a danno della comunità in cui vivono non lasciano indifferenti le autorità che organizzano il loro soggiorno in Svizzera. Concretamente come si esprime il peso della sanzione? Nel Centro speciale mancheranno le attività ricreative. Il vitto e l’alloggio continueranno ad essere garantiti ma non è detto che chi è stato punito possa disporre della piccola somma di cui sopra. Gli orari sono più rigidi. E saranno sottoposti a controlli e perquisizioni. La popolazione sarà più omogenea. È prevedibile che tale struttura interesserà soprattutto giovani maschi. Dovrebbe trattarsi di un luogo meno libero e gradevole. In cosa si distingue il Centro securizzato dal carcere? Dal Centro è possibile uscire a differenza di un carcere. Però vige una doppia limitazione territoriale, seppure speculare: da una parte è imposto di rimanere entro certi confini e dall’altra non è permesso avvicinarsi troppo a certi luoghi (si pensi ad esempio ai centri urbani). Eppure l’attuale progetto prevede di situare a Cadro il Centro. Dunque nelle vicinanze di Lugano... Il nostro gruppo di lavoro aveva proposto Claro o Pollegio. Avendo pochi grossi centri urbani vicini, lì sarebbe stato più semplice applicare le misure di restrizione territoriale. Oltre a ciò avevamo trovato dei proprietari di stabili tendenzialmente favorevoli ad un accordo. Ma è stato scelto Cadro. Nella struttura potranno altresì essere rinchiusi i richiedenti l’asilo in attesa di rimpatrio? C’è una certa ambiguità nel messaggio del Consiglio di Stato. È possibile rinchiudere una persona in attesa della decreto di espulsione. Dunque prima ancora che si sia deciso di espellerla. Questo nel caso ci fosse il sospetto fondato che la persona in questione possa tentare di scappare dandosi alla clandestinità. Neppure per queste persone si può però usare un vero carcere. Ci vuole il Comparto Lmc (Legge sulle misure coercitive). Una struttura chiusa molto vicina al carcere ma senza commistione coi criminali. E questo manca in Ticino. Il Centro securizzato prevede delle restrizioni della libertà non totali. Non è possibile tenere sotto lo stesso tetto sia coloro i quali non godono più di alcuna libertà con quelli che godono di una libertà limitata. Il messaggio del Consiglio di Stato è piuttosto ambiguo su questo punto. Il Centro securizzato non dovrebbe servire per rinchiudere i richiedenti l’asilo in attesa di rimpatrio. Tuttavia sempre il messaggio non lo esclude per il futuro. Sono allo studio progetti simili in altri cantoni? A Zurigo e a Berna sono stati elaborati dei progetti. Ma in sostanza abbiamo dovuto inventarlo ex novo. La struttura avrà comunque carattere provvisorio… Anche il Consiglio di Stato ammette che sia l’ubicazione che la dimensione previste sono improprie. Il dimensionamento è insufficiente. Nella prima fase vogliamo misurare l’impatto, valutare se la struttura incide sul contenimento di certi fenomeni. Non è discriminatorio creare questo Centro? Per gli svizzeri e per i domiciliati svizzeri non ci sono strutture alternative al carcere... Giuridicamente c’è discriminazione quando vengono trattate diversamente delle persone che si trovano in condizioni uguali. Per il resto dei cittadini sono previsti altri tipi di sanzione: multe, carcere, ciò che in genere tocca l’individuo nella sua considerazione sociale. Per i richiedenti l’asilo questo discorso non vale, da questo punto di vista non hanno nulla da perdere. Quindi l’unico tipo di sanzione applicabile è la limitazione della libertà di movimento. Inoltre se contro chi delinque si dovessero applicare leggi penali le punizioni risulterebbero ben più pesanti. Un nuovo mostro giuridico di Gianfranco Helbling Traballa fin dalle fondamenta il prospettato Centro securizzato per richiedenti l’asilo di Lugano. La sua base legale è infatti l’art. 28 della Legge federale sull’asilo. Che dice: «L’ufficio federale (dei rifugiati, ndr) o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno. Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo». Si tratta di una base legale del tutto insufficiente per legittimare gran parte delle restrizioni delle libertà personali che l’esercizio del Centro securizzato presuppone, e alle quali il legislatore federale non ha certamente pensato redigendo l’art. 28, che è calibrato sul modello del richiedente l’asilo tipico, quello cioè che non pone alcun problema di ordine pubblico. Ma c’è di più. L’assegnazione del richiedente al Centro securizzato e la decisione sul tipo di regime ad esso applicato è una classica decisione amministrativa, presa dalla Sezione permessi e immigrazione con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. In materia di stranieri le autorità amministrative hanno un margine d’apprezzamento estremamente vasto, che sfiora l’arbitrio: la Sezione potrebbe quindi imporre, oltre ad un severo regime interno con carattere punitivo, alla costante registrazione delle presenze e alla limitazione delle visite, anche più severe restrizioni della libertà personale, in particolare della libertà di movimento, se riterrà che queste siano proporzionate al fine perseguito dalla misura, ossia un ordinato andamento del Centro al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblici. All’eventuale ricorso al Consiglio di Stato, casomai il richiedente lo redigesse, verrebbe negato in partenza l’effetto sospensivo: e come spesso accade, la decisione sul ricorso sarebbe procrastinata fino all’avvenuto allontanamento del ricorrente. In altre parole, il ricorso sarebbe inutile. A dimostrare l’ampiezza del potere discrezionale dell’autorità amministrativa, dunque il potenziale di arbitrio che il Centro securizzato porta con sé, basta dire che la decisione di assegnarvi un richiedente l’asilo può essere presa già soltanto se egli si dimostra asociale o incapace di conformarsi agli usi e costumi della nostra società. Nemmeno un sospetto di reato sarebbe necessario. Inoltre nella procedura di assegnazione al Centro il richiedente non ha diritto ad un patrocinatore e al gratuito patrocinio se la stessa autorità amministrativa ritiene che egli sia in grado di difendersi da sé. Ben altre sono le garanzie in applicazione delle misure coercitive, quelle misure cioè che già esistono, che furono varate proprio per lottare contro i richiedenti l’asilo che si rivelano essere in realtà spacciatori e che, se correttamente applicate, renderebbero del tutto inutile il Centro securizzato. La loro specifica base legale (risalente al 1995, la famosa “Lex Letten”) si trova nella Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Le misure in questione comprendono segnatamente l’incarcerazione in vista di allontanamento (per un massimo di 9 mesi) e l’assegnazione ad un territorio o la proibizione di lasciare un determinato territorio. La Legge cantonale d’applicazione prevede contro la decisione su queste misure la facoltà di ricorso al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (Giar), ossia un giudice indipendente dall’autorità amministrativa, nonché il diritto incondizionato al patrocinatore e, se del caso, al gratuito patrocinio. Insomma, assegnando in base all’art. 28 della Legge sull’asilo un richiedente al Centro securizzato l’autorità amministrativa potrebbe imporgli forti limitazioni della libertà personale. Il dubbio è che questo col tempo crei un regime di gestione del Centro securizzato in cui i richiedenti l’asilo si troverebbero sottoposti a limitazioni della libertà di movimento assimilabili alle misure coercitive, evitando alle autorità amministrative la noia di tutte le garanzie procedurali che le misure coercitive prevedono. Il Centro securizzato potrebbe dunque rivelarsi una scorciatoia per le autorità cantonali degli stranieri e il Messaggio governativo, molto ambiguo, non toglie i dubbi in tal senso, in mancanza oltretutto del Regolamento interno. Anzi, quando si legge che il Centro securizzato sarà gestito dalla Sezione esecuzione pene e misure, alla quale di regola sono affidati gli autori di reati in esecuzione di sentenze penali, si ha la conferma che esso sarà un mostro giuridico, ennesimo esempio di come, in materia di stranieri, lo Stato di diritto troppo facilmente si scorda di essere tale.

Pubblicato il

30.08.2002 02:00
Sabina Zanini