Ccl per interinali e apprendisti in prova

Lavoro interinale: vale il Ccl?

Un'agenzia di lavoro interinale mi ha procurato un lavoro quale pittore presso un'impresa di pittura di Berna. L'agenzia mi ha offerto uno stipendio più basso di quanto previsto dal Contratto collettivo di lavoro (Ccl) delle imprese di pittura. Posso pretendere che mi sia versato uno stipenedio corrispondente al Ccl?

Sì. Però si deve stare attenti ad un paio di cose. Il suo datore di lavoro non è l'impresa di pittura, ma l'agenzia interinale. Per questo il contratto di lavoro è fra lei e l'agenzia. Questo significa che il Ccl del ramo professionale in linea di principio non trova applicazione nel suo caso. Concretamente, il Ccl dei pittori e gessatori non vale per un pittore collocato da un'agenzia interinale proprio perché l'agenzia interinale non è un'impresa di pittura e gessatura. Fanno però eccezione le norme sui salari e sul tempo di lavoro. Stando all'art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Lc) tali norme previste in un Ccl di obbligatorietà generale valgono anche per i pittori che sono collocati da agenzie interinali. E questo vale anche in caso di malattia: un'eventuale indennità giornaliera le deve essere versata secondo le norme del Ccl, in quanto l'indennità giornaliera è un surrogato del salario. Le altre norme del Ccl invece, segnatamente quelle concernenti la disdetta del contratto o il rimborso delle spese, non valgono per i lavoratori temporanei. E questo anche se lei fa esattamente lo stesso lavoro dei suoi colleghi impiegati a tempo indeterminato. Se dunque l'impresa acquisitrice presso cui è collocato un lavoratore interinale è soggetta ad un Ccl di obbligatorietà generale, ecco che l'agenzia deve rispettare le norme sul salario e sul tempo di lavoro contenute nel Ccl. Per questo, in applicazione dell'art. 20 Lc, l'agenzia che l'ha collocata deve versarle lo stipendio previsto dal Ccl dei pittori e gessatori.


In tirocinio ho un periodo di prova?

Ho appena cominciato il tirocinio. I miei compagni della scuola professionale l'altro giorno parlavano di un periodo di prova nell'impresa formatrice. Il mio contratto non dice nulla al riguardo. Il mio capo una volta ha accennato a qualcosa di tre mesi, ma non ricordo bene. Ho anch'io un periodo di prova?

Sì. Il Codice delle obbligazioni (Co) prevede all'art. 344a cpv. 3 un periodo di prova. Questo non può durare meno di un mese e più di tre mesi. Se entrambe le parti e l'Ufficio cantonale per la formazione professionale sono d'accordo, il periodo di prova prima della sua scadenza può essere esteso fino al massimo a sei mesi. Questa estensione deve servire a salvare il rapporto di tirocinio in caso di divergenze fra azienda formatrice e apprendista. Se nel contratto individuale non è detto nulla al riguardo, il periodo di prova per legge è di tre mesi.

Pubblicato il

10.09.2010 13:00
Heinrich Nydegger