Il Ccl vale anche per gli apprendisti?

Ho firmato un contratto di tirocinio. Di recente i miei colleghi hanno parlato del Contratto collettivo di lavoro (Ccl). Vale anche per me?

Dipende dal settore in cui lavori, cioè dipende da che Ccl viene applicato. Infatti la maggior parte dei Ccl esclude gli apprendisti dal rispettivo campo d'applicazione. Però ci sono delle eccezioni: ad esempio il Ccl di Coop, quello del settore delle costruzioni in legno, quello nel ramo della posa piastrelle e mosaici, quello per la posa di ponteggi. Ci sono anche Ccl che prevedono che solo una parte delle loro norme si applicano anche agli apprendisti, come ad esempio il Contratto nazionale mantello (Cnm) dell'edilizia principale. Ad altri Ccl, come quello dell'orologeria o quello dell'industria metalmeccanica, gli apprendisti non sono assoggettati, essi tuttavia stabiliscono che certe norme si applicano anche a loro. Ad esempio quelle che concernono le vacanze.
Nel Codice delle obbligazioni (Co) c'è scritto chiaramente cosa deve contenere un contratto di tirocinio: tipo e durata della formazione, salario, periodo di prova, tempo di lavoro e diritto alle ferie. Le norme che concernono gli obblighi particolari del datore di lavoro e lo scioglimento anticipato del contratto di tirocinio sono obbligatorie: questo significa che devono essere applicate anche quando il Ccl del rispettivo ramo professionale stabilisce che detto Ccl vale anche per gli apprendisti.
Ma anche altre leggi trovano applicazione nel caso di un contratto di tirocinio. In particolare la Legge federale sul lavoro contiene norme particolari a tutela dei giovani, ad esempio per quel che concerne i tempi di lavoro e di riposo ma anche i particolari obblighi di assistenza dei datori di lavoro nei confronti delle persone in formazione.


Da che età ci sono le trattenute salariali?

Nell'autunno del 2009 ho cominicato un apprendistato come giardiniere paesaggista. Dal gennaio di quest'anno il mio datore di lavoro mi deduce dalla paga dei contributi alle assicurazioni sociali. Ma io compirò 18 anni solo in dicembre. Le ritenute salariali sono corrette?

Sì. L'obbligo di contribuzione per le assicurazioni sociali comincia per tutti il 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni. I contributi che devono essere versati sono per:
•    l'Assicurazione vecchiaia e superstiti (Avs),
•    l'Assicurazione invalidità (Ai),
•    l'Indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Ipg) e
•    l'Assicurazione disoccupazione (Ad).
La metà di questi contributi è a carico del datore di lavoro, l'altra metà dell'apprendista. Il datore di lavoro deduce quindi dal suo stipendio il 6,05 per cento. Attenzione: dall'inizio del 2011 i contributi alle assicurazioni sociali verranno aumentati dello 0,4 per cento e si fisseranno al 12,5 per cento. A quel momento le deduzioni dallo stipendio di apprendista saranno del 6,25 per cento. Le deduzioni vengono riportate singolarmente nel foglio paga. Accanto a queste deduzioni obbligatorie il datore di lavoro può fare delle deduzioni anche per un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, per un'assicurazione per infortuni non professionali, per dei contributi professionali e per altro ancora. Essi però sono possibili solo se sono previsti e regolati nel contratto di tirocinio o nel Contratto collettivo di lavoro (Ccl), se esso si applica anche agli apprendisti. Non sono ammesse deduzioni per la frequenza di corsi interaziendali o della scuola professionale.

Pubblicato il 

19.11.10

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