Assicurazione infortuni, gravidanza e lavoro notturno

Da quando sono assicurato?

Ho appena cambiato posto di lavoro. In base al contratto avrei dovuto cominciare a lavorare il 1. Agosto. Purtroppo il giorno della Festa nazionale sono stato un po' imprudente con i fuochi d'artificio. Mi sono ferito e ho dovuto farmi curare in ospedale una grande bruciatura. Per fortuna il lunedì ho comunque potuto recarmi al lavoro e, al mio primo giorno di lavoro al nuovo posto, ho subito annunciato l'infortunio. Ora l'Assicurazione infortuni mi informa che il mio incidente non è coperto. Per questo non si assume le fatture dell'ospedale e del medico, e neppure i costi dei medicamenti. Posso oppormi a questa decisione?

Purtroppo no. Come lavoratore dipendente lei è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni. L'assicurazione prende avvio il primo giorno effettivo di lavoro, rispettivamente il giorno in cui lei avrebbe effettivamente dovuto cominciare a lavorare. Certo, nel suo contratto di lavoro è scritto che l'inizio del contratto è fissato per il 1. Agosto. Siccome però lei lavora dal lunedì al venerdì, il suo primo giorno di lavoro effettivo è stato il 3 agosto. L'infortunio è successo prima. A ragione dunque l'assicurazione infortuni del suo nuovo datore di lavoro si rifiuta di rifondere il danno. Ma nella sfortuna lei è tuttavia fortunato: lei è assicurato presso l'assicurazione infortuni del suo vecchio datore di lavoro fino a 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro. Il suo precedente rapporto di lavoro è durato fino al 15 luglio. Il suo infortunio è dunque avvenuto nei 30 giorni successivi, coperti dalla vecchia assicurazione. Per questo l'assicurazione del suo precedente datore di lavoro deve assumersi i costi dell'ifortunio del 1. Agosto. Attenzione: chi inizia un congedo non pagato, chi cessa la sua attività lavorativa o chi perde il diritto alle indennità di disoccupazione ha la possibilità di sottoscrivere ad un costo minimo un'assicurazione che estende la copertura assicurativa avuta finora per un massimo di 180 giorni.


Devo lavorare dopo le 20?

Lavoro come addetta al servizio in un discopub e sono incinta al quinto mese. Una collega di lavoro mi ha detto che le donne incinte per legge non potrebbero neppure lavorare dopo le 20. Il nostro locale apre sempre solo alla sera. Posso dunque semplicemente starmene a casa e ricevere il salario?

No. Una ditta se possibile deve offrire a donne incinte, che come lei sono impiegate fra le 20 e le 6, un lavoro di uguale valore ma da svolgere durante la giornata, fra le 6 e le 20. Al suo attuale posto di lavoro questo non è evidentemente possibile, dato che il locale di giorno è chiuso e apre solo la sera. Forse però il suo datore di lavoro gestisce anche un altro esercizio pubblico che è aperto di giorno. In questo caso lei potrebbe lavorare lì. Nelle ultime otto settimane prima del parto tuttavia le donne incinte non possono essere impiegate in nessun caso fra le 20 e le 6 (art. 35° della Legge sul lavoro). Se il suo capo in questa fase della gravidanza non le può offrire nessun lavoro diurno di pari valore, allora lei rimane a casa e percepisce l'80 per cento dello stipendio.

Pubblicato il

09.10.2009 13:30
Peter Schmid