Non sono assicurata: chi paga per il braccio?

Da sei mesi lavoro come fiorista in un piccolo negozio di fiori. Circa tre settimane fa sono scivolata sul marciapiede e mi sono rotta un braccio. Siccome da lavoratrice dipendente sono obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni non ho stipulato una copertura assicurativa personale contro gli infortuni presso la mia cassa malati. Per annunciare l'infortunio ho chiesto al mio capo presso quale assicurazione infortuni fossi assicurata. Dopo alcune esitazioni ha ammesso che, per motivi di risparmio, finora per i suoi tre impiegati non aveva stipulato nessuna assicurazione contro gli infortuni. Sono preoccupata. Ora dovrò farmi carico di tutti i costi ospedalieri e di cura?

No. La Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (Lainf) prevede per il suo datore di lavoro l'obbligo di assicurarla contro gli infortuni. Tuttavia si riscontra regolarmente che delle ditte non assicurano i loro dipendenti come dovrebbero. Per questo il legislatore ha obbligato gli assicuratori a costituire una cosiddetta Cassa suppletiva nella forma di una fondazione. Il consiglio di fondazione della Cassa suppletiva è costituito in maniera paritetica da rappresentanti delle compagnie assicurative e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La Cassa suppletiva paga in tutti quei casi in cui dei lavoratori dipendenti che non sono assicurati a norma di legge e per la cui assicurazione non è competente la Suva subiscono un infortunio. Inoltre si ricorre alla Cassa suppletiva quando l'assicurazione infortuni per insolvenza non è più in grado di fornire le prestazioni previste. Siccome il suo datore di lavoro, malgrado vi fosse obbligato, non ha stipulato nessuna assicurazione contro gli infortuni, dovrà ora passare alla cassa con dei premi assicurativi sostitutivi retroattivi.


Se mia figlia guadagna perdo l'assegno?

Ho tre figli. Il più piccolo ha 14 anni e va ancora a scuola. La figlia sedicenne ha appena iniziato l'apprendistato. Il maggiore, di 22 anni, studia all'università. Una mia collega sostiene ora che il diritto agli assegni famigliari decade non appena un giovane percepisce un proprio reddito. E questo anche se si trova ancora in formazione. È vero?

No. L'assegno famigliare ammonta ad almeno 200 franchi al mese e viene versato fino a quando suo figlio ha 16 anni. Da questo momento in poi lei ha diritto ad un assegno di formazione di almeno 250 franchi al mese. Li riceve fino alla fine della formazione, al massimo però fino al compimento del 25° anno di età di suo figlio. Lei ha diritto all'assegno di formazione anche se sua figlia riceve il suo primo stipendio da apprendista o se suo figlio durante le vacanze si guadagna qualche soldo lavorando. Ma attenzione, c'è un limite massimo al reddito dei figli: se uno dei suoi figli in formazione in un anno guadagna più della rendita di vecchiaia piena massima Avs, allora lei per quel figlio non ha più diritto all'assegno di formazione. Questo limite di reddito ammonta oggi a 27 mila 360 franchi.

Pubblicato il 

05.03.10

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