Arriva la “quattordicesima” per i pensionati Inps

A luglio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) verserà la quattordicesima mensilità che aveva introdotto il governo Prodi nel 2007 e che interesserà anche molti pensionati Inps residenti all'estero.
Si tratta di una somma aggiuntiva alla pensione che il governo di centro-sinistra nel 2007 decise di erogare ai pensionati, anche residenti all'estero, titolari di pensioni e di redditi bassi. Questa somma sarà erogata anche nel 2009.
Per aver diritto alla "quattordicesima" i pensionati italiani residenti all'estero devono avere un'età pari o superiore a 64 anni e un reddito personale non superiore per il 2009 a 8.934,90 euro annui (687,30 euro mensili).
Attenzione: per tutti gli ex lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione in Italia  - o 18 anni se ex lavoratori autonomi - se si ha un reddito tra 8.934,90 e 9270,90 si riceverà comunque una quota ridotta di 14.ma. Per le pensioni in convenzione internazionale l'importo della quattordicesima è stato fissato per il 2009 in 336,00 euro.
La somma aggiuntiva invece per i residenti in Italia varia perché è calcolata anche in base all'anzianità contributiva del pensionato:
•    Se pensionato da lavoro dipendente:  fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro; da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro; se l'anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.
•    Se pensionato da lavoro autonomo: fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro; da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro; se l'anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.
Si prende in considerazione il reddito del solo titolare e non anche quello dell'eventuale coniuge.
Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva sarà calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva, applicando però le riduzioni di reversibilità. Attenzione: nel caso in cui il  reddito personale del pensionato sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta.
Non devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa, tra l'altro: i trattamenti di famiglia comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; le pensioni di guerra; i 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato nell'anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio. Per i residenti all'estero, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, non sono computabili i contributi versati agli enti previdenziali esteri e usati per la totalizzazione. Vengono invece presi in considerazione ai fini del limite reddituale il reddito estero e la pensione estera.
Per ogni ulteriore delucidazione o informazione suggeriamo ai lettori di rivolgersi alla sede più vicina del patronato Ital-Uil.

Pubblicato il

03.07.2009 13:00
Dino Nardi