Ai, disoccupazione e ritorno in Svizzera

In attesa dell' Ai: solo metà disoccupazione?

Sono ammalato e da quasi due anni non posso più lavorare a pieno regime. Dapprima ha pagato l'assicurazione di indennità giornaliera. Dal 1° marzo non ho più un lavoro e mi sono annunciato all'Assicurazione disoccupazione. L'Ai ha svolto degli accertamenti. Risultato: potrei lavorare solo mezza giornata. Anche il mio medico mi ha accertato una incapacità lavorativa del 50 per cento. Fino a quando mi sono ammalato avevo sempre lavorato al 100 per cento. Gli accertamenti dell'Ai continuano. La Cassa disoccupazione mi paga solo la metà delle indennità. È corretto?

No. Nel suo caso la Cassa disoccupazione deve versare delle prestazioni anticipate. Se sono pendenti delle procedure per il riconoscimento di una rendita Ai infatti le casse disoccupazione devono versare anticipatamente l'intero importo. Lo ha stabilito il Tribunale federale. Fino al momento della decisione sulla sua rendita Ai lei ha dunque diritto a ricevere l'intero importo delle indennità giornaliere di disoccupazione. E questo indipendentemente dalla percentuale a cui lei è inabile al lavoro (che deve però essere almeno del 20 per cento) o dal fatto se lei voglia lavorare o meno. L'Ufficio regionale di collocamento (Urc) e la Cassa disoccupazione la devono rendere attenta al fatto che lei ha diritto ad un'indennità in proporzione alla perdita di guadagno assicurato subita. Nel suo caso dunque un'indennità per un posto di lavoro al 100 per cento. Questi soldi le vengono anche se lei ha chiesto le indennità di disoccupazione soltanto per quella percentuale per la quale le è stato rilasciato il certificato medico. L'obbligo di versare delle prestazioni anticipate sussiste però solo per le procedure in prima istanza. Se lei ha già ricevuto una decisione negativa dell'Ai e contro di essa ha interposto ricorso non vale più. In quel caso la Cassa deve basarsi sul grado di invalidità stabilito nella decisione dell'Ai.


Ritorno dall'estero: ricevo la disoccupazione?

Sono cittadino svizzero e ho vissuto gli ultimi 8 anni in Brasile, dove, assieme a mia moglie, ho gestito un piccolo albergo, una cosiddetta Pousada. Non ci siamo versati nessuno stipendio. Con quanto entrava riuscivamo a malapena a garantirci da che vivere. Negli ultimi due anni abbiamo avuto grossi problemi finanziari. Senza mia moglie sono ora ritornato in Svizzera. Dato che non ho nulla ho dovuto andare all'assistenza. Lì mi hanno detto che mi dovrei annunciare ad un Ufficio regionale di collocamento (Urc). Secondo la Cassa però non avrei nessun diritto alle indennità di disoccupazione. È giusto?

Sì. Lei non può essere esonerato dal periodo di contribuzione. Perché quando lei ha lasciato sua moglie il suo domicilio era in Brasile. Da dove non può fornire la prova di avere lavorato come dipendente. Al contrario: lei lavorava in una situazione simile a quella di un datore di lavoro e non percepiva alcun salario. Infatti le cose stanno così: cittadini svizzeri che, dopo un soggiorno all'estero di almeno un anno in uno Stato fuori dall'Ue e dall'Aels, ritornano in Svizzera possono essere liberati per un anno dall'obbligo adempiere al periodo di contribuzione. Ma questo vale solo se lei può dimostrare di aver lavorato all'estero come dipendente negli ultimi due anni. Oppure se dopo il ritorno in Svizzera divorzia o si separa ed è per questo obbligato ad intraprendere un'attività lavorativa dipendente.

Pubblicato il

17.12.2010 12:30
Laura Sager