Da anni in Ticino, le associazioni ambientaliste Pro Natura e Wwf vanno chiedendo chiarezza su alcuni interventi edilizi che hanno avuto il beneplacito o delle autorità comunali o cantonali. Una richiesta espressa anche a livello nazionale dal Wwf svizzero, Pro Natura e Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio alle autorità competenti: ogni qualvolta si rilascia un permesso edilizio per gli impianti di risalita, per le funicolari, si verifichi rigorosamente il rispetto dei progetti per le regolari procedure edilizie. E dalla montagna al piano. Qui il Ticino riscopre periodicamente gli effetti di una mancata pianificazione territoriale attenta e lungimirante. L’allarme sale dal Pian Scairolo congestionato dal traffico e immerso – come ha scritto laRegione due settimana orsono in un suo servizio – nel caos più totale. Violato, inquinato e a rischio per gli automobilisti, il Pian Scairolo diventa l’esempio emblematico di una pianificazione territoriale pressapochista, che presto potrebbe avere nuovi cloni nella Campagna Adorna a Mendrisio, nel Piano del Vedeggio e nel Piano di Magadino, un territorio quest’ultimo già ampiamente votato al saccheggio (vedasi intervista). Uno scempio costato al Cantone e ai Comuni decine e decine di milioni in piani territoriali. E non parliamo di piccoli interventi privati ma di grandi progetti realizzati – come nel caso del Pian Scairolo – con tanto di permessi edilizi concessi dalle Autorità cantonali e comunali. Esempi che ripropongono un tema importante: l’uso e l’abuso del territorio. Perché è possibile che si creino queste sacche di interpretazione equivoche delle norme edilizie? E perché in Ticino l’uso del territorio appare sregolato e disordinato? Queste ed altre domande abbiamo posto al giurista Adelio Scolari, esperto in diritto edilizio e amministrativo. Crede che il Ticino abbia un rapporto più disinvolto con le norme edilizie e pianificatorie rispetto agli altri cantoni? Non saprei dire se in Ticino si abbia o no una visione più “elastica” dei vincoli posti a protezione dell’ambiente. La mia conoscenza in materia deriva dalla pubblicazione delle sentenze a riguardo, che non hanno cadenza giornaliera. Una volta una troupe della Tsr (Televisione della Svizzera romanda) mi ha interpellato per un suo servizio su un raffronto fra il comportamento del Ticino e quello del Vallese in materia di costruzioni erette fuori dalle zone edificabili. In quell’occasione riscontrai che, al contrario del Vallese dove molti riattamenti venivano fatti senza licenza edilizia, in Ticino i permessi accompagnavano quasi sempre le modifiche operate nelle costruzioni. Ciò significa che in Ticino si è più ligi che in altre parti della Svizzera? La questione è complessa. La particolarità del caso risiede nel fatto che le licenze edilizie venivano sì concesse ma in contrasto con quanto prevedeva il Diritto federale in materia. Una prassi che, al momento attuale, mi pare non sia del tutto caduta in disuso. Intendiamoci, le mie sono considerazioni desunte da quanto osservo sul territorio. Posso ricordare che quando c’è stata la discussione sull’iter da seguire sui rustici, fuori dalle zone edificabili, l’autorità federale ha constatato che, a dispetto di quanto era stato concordato, in Ticino erano state concesse ben 600 licenze edilizie che non si sarebbero dovute concedere. Si deve d’altronde rilevare che la politica dei rustici è sempre rimasta estremamente incerta data la totale mancanza di direttive note al pubblico, applicabili in ogni caso. Ciò ha irrigidito il giudizio dell’autorità federale. Il problema dunque non sta alla base, non dipende cioè dal cittadino o società che viola le disposizioni imposte sul territorio, quanto dal discostamento delle decisioni prese dall’autorità cantonale da quelle che sono le disposizioni federali. Piuttosto che di abusi diretti compiuti dall’autorità, direi che si potrebbe parlare ancora una volta dell’adozione di una confusa prassi in materia in contrasto con quanto prevede il diritto federale. È questo il nodo cruciale della questione. Il fenomeno degli abusi edilizi diretti, perpetrati senza licenza, non è comunque macroscopico. Ciò che appare paradossale invece è che si rincorrano delle minuzie per poi tralasciare questioni ben più importanti. A cosa allude? Ci sono sentenze del Tribunale amministrativo che fanno pensare. Per esempio, di recente hanno vietato ad un proprietario di collocare un cassone per custodire gli attrezzi per la lavorazione del fondo fuori dalle zone edificabili, trattandosi di un’area vincolata. Ebbene io non credo siano questi i problemi dell’utilizzazione e della pianificazione del territorio. Anche perché queste piccole costruzioni – per lo più prefabbricati – non sono destinate a restare nel tempo. Da notare inoltre che chi lavora i fondi contribuisce a tenerli puliti e quindi contribuisce ad arginare l’inselvatichimento e l’avanzata del bosco. Quando si parla degli interventi effettuati ad Airolo-Pesciüm (livellamento di migliaia di metri quadrati di terreno alpino e intubamento di torrente) e di quelli che si stanno portando avanti a Carì, si parla di interventi che possono deturpare l’ambiente, a volte in modo indelebile. È questo il punto. Si rischia di essere zelanti all’eccesso su questioni irrilevanti e, per converso, di permettere interventi che modificano l’assetto ambientale. Ogni qualvolta l’autorità federale, (nel caso di Carì, l’Ufficio federale dei trasporti, ndr) richiede agli interessati la documentazione e pone un veto a nuove costruzioni o interventi, lo fa per rispettare la procedura, che non è fine a se stessa. Nel caso di Carì, poi, mi pare di vedere che subentrano questioni di Diritto materiale, protezione della natura: significa che siamo di fronte a interventi di tale importanza da richiedere un’adeguata attenzione. Quando c’è contrasto, come nel caso di Carì, fra il parere dell’autorità cantonale e quella federale, la Confederazione ha gli strumenti per imporsi? L’autorità a concedere permessi è cantonale, ma gli uffici federali competenti, per legge, possono ricorrere contro le decisioni adottate dal Cantone. La Confederazione ha quindi questo strumento per richiamare i Cantoni che “deviano”, ma lo fa solo quando è veramente necessario e nel rispetto della loro autonomia. Fra i due attori in questione spesso ne subentra un terzo: le associazioni ambientaliste (riconosciute a livello nazionale) che possono contestare una decisione presa a livello cantonale e presentare ricorso presso le istanze federali. Il Ticino sembra aver goduto di ampia autonomia, se pensiamo alla sua pianificazione urbanistica. Lei in un’intervista, apparsa su “laRivista” la definì "un disastro" e citando il giudice Beretta aggiunse che «quello che abbiamo osservato sul Piano di Magadino è stato un “indegno saccheggio” (…)». Di fronte a questa palese aggressione del territorio, ritiene che il Tribunale amministrativo sia un argine adeguato? Credo lo sia. Il Tribunale amministrativo però interviene solo se qualcuno vi fa ricorso. Per lunghi anni, riguardo alle costruzioni erette fuori dalle zone edificabili, ho constatato che se qualcuno, volendo trasformare un rustico, cozza contro l’ostilità dell’amministrazione o di un vicino, non otterrà nulla dai tribunali. Ma se, per ipotesi, nessun vicino lo contesta e incontra un’amministrazione compiacente, potrà portare avanti la sua costruzione. Ne consegue che oggi in giro ci sono centinaia, migliaia di interventi fatti abusivamente in 30 anni con la compiacenza dell’Amministrazione. Più che di osservanza di aspetti formali, in Ticino bisognerebbe parlare della non cura dell’uso del suolo (che è sotto gli occhi di tutti), della dispersione delle costruzioni sull’intero territorio cantonale che implica la moltiplicazione di vie d’accesso, canalizzazioni, elettricità. Tutti elementi questi che segnano il territorio e che siamo noi cittadini a pagare. E com’è possibile che si sia arrivati a tanto? Abbiamo assistito ad errori colossali perché, alla fin fine, il Governo non s’è mai interessato dei problemi della pianificazione del territorio che invece sono sempre stati gestiti dall’amministrazione e dalla burocrazia. Il Governo ha visto piuttosto l’uso del suolo in funzione del potere. Ci sembra di intravedere un peccato originale, la confusione, insinuatasi nella separazione tra territorio edificabile e territorio non edificabile. È così? La separazione tra territorio edificabile e territorio non edificabile - il nocciolo della questione sta tutto lì – non è stata sancita a livello federale con la Legge federale sulla pianificazione del territorio del ’79, ma è stata decretata con la Legge contro l’inquinamento delle acque entrata in vigore il 1° luglio del ’72. Nelle Disposizioni pianificatorie inserite nella Legge si diceva che si poteva costruire laddove esistevano Piani regolatori che avevano definito il territorio edificabile. Mancando questi si poteva edificare entro il perimetro delimitato dai Piani generali delle canalizzazioni e in assenza anche di questi ultimi si poteva costruire nel territorio già largamente edificato. C’erano dunque delle disposizioni ben definite, ma in Ticino si è fatto di tutto per aggirarle. Qui si sono inventati (perché questo è il termine appropriato) dei piani generali delle canalizzazioni provvisori , poi adottati dai Municipi (e quindi non dai legislativi comunali), non pubblicati e approvati dal Dipartimento così da permettere ai proprietari che avessero un qualche interesse di far valere i propri diritti. Si sono quindi delimitati territori molto vasti secondo dei Pgc provvisori (Piani generali delle canalizzazioni) e, una volta entrata in vigore la Legge federale sulla pianificazione, sono state create le zone edificabili provvisorie sulla scorta di quanto già esisteva. Insomma, in definitiva, in Ticino i Piani regolatori non hanno fatto altro che ricalcare le delimitazioni già esistenti col risultato che è sotto gli occhi di tutti. Una sentenza del Tribunale federale del 1981 ha censurato duramente questo modo di procedere che ha “sovvertito” gli ordinamenti democratici e giuridici. Quindi il vizio è di fondo. E se non è più possibile cancellare le brutture esistenti, segni indelebili, vi è comunque da difendere quel poco di salvabile che resta. A questo proposito, come valuta l’uso del diritto di ricorso da parte delle associazioni ambientaliste in Ticino? Per fortuna esiste quest'importante argine. Sono le uniche persone legittimate a far valere interessi pubblici che possono essere in contrasto con altri interessi pubblici. Non dimenticando che la legittimazione a ricorrere si traduce nel diritto di accedere ad un tribunale affinché accerti la legalità di una decisione presa. Negare questo diritto di ricorso significherebbe che le illegalità eventualmente commesse dall’Amministrazione, che ha una sua visione delle cose, non potrebbero essere contestate da nessuno. Per questo è importante che ci sia sempre qualcuno che possa far accertare dai tribunali la legittimità di taluni interventi. È chiaro che i tribunali esprimono un giudizio di legalità e non politico. La loro funzione è quella di vegliare che leggi e procedure siano rispettate. Oggi, gli unici ad avere la facoltà di ricorrere sono le associazioni ambientaliste che si muovono con cognizione di causa. E lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza dei loro ricorsi, circa il 70 per cento, sia accolta dai tribunali. Se un singolo cittadino volesse ricorrere contro un intervento, che sospetta essere illegale, potrebbe farlo? Non più. Ieri (come oggi), la Licenza edilizia veniva concessa dal Municipio in base alla Legge organica comunale, con la differenza che anni fa tutte le decisioni degli organi comunali potevano essere impugnate dai cittadini domiciliati nel comune. Ebbene, nel campo della legislazione edilizia, questo diritto è stato tolto nel 1995, senza motivazione, dal Gran Consiglio. Un atto che io reputo grave in quanto anche il ricorso del singolo cittadino, in molti casi, può costituire un freno ad interventi che alla verifica potrebbero rivelarsi scorretti o dannosi per l’ambiente.

Pubblicato il 

12.12.03

Edizione cartacea

Nessun articolo correlato