Immigrazione e dintorni

Come noto, fin dal 1991 le rendite svizzere dell’Assicurazione Vecchiaia/Superstiti/Invalidità  vengono versate, a beneficiari residenti in Italia, tramite i così detti “intermediari” e cioè la Banca Popolare di Sondrio o Poste italiane, che poi provvedono, come sostituti d’imposta, a trattenere il 5 per cento a beneficio del fisco italiano. Ovviamente se un tale beneficiario si fa versare questa rendita su un suo conto bancario/postale in Svizzera, il reddito della sua pensione Avs-Ai deve dichiararlo nell’annuale dichiarazione dei redditi  ed il fisco italiano lo sottoporrà all’identica tassazione del 5 per cento.


Da parte loro le rendite del Secondo Pilastro – introdotte dalla Legge sulla Previdenza Professionale entrata in vigore solo nel 1985 – non sono regolamentate dagli accordi bilaterali italo-svizzeri. Per cui, da un lato, le istituzioni elvetiche che gestiscono il Secondo Pilastro non sempre consentono il pagamento di queste rendite all’estero, obbligando così i beneficiari ad avere un conto bancario/postale in Svizzera dove farsele versare e, dall’altro, queste rendite non sono ovviamente regolamentate dalla summenzionata legge italiana con la conseguenza che in Italia sono sottoposte a tassazione ordinaria e quindi con un aliquota molto superiore al 5 per cento.


Tutto ciò premesso, il parlamento italiano per iniziativa di due deputati del Partito Democratico, Chiara Braga e Mauro Guerra, ha recentemente approvato una norma (articolo 55 quinquies della Legge n. 96 del 21 giugno 2017) che ha portato ad una unica aliquota fiscale del 5 per cento sia le rendite Avs/Ai  sia quelle del Secondo Pilastro percepite in Italia da ex emigrati in Svizzera. Tuttavia la norma approvata, per come è stata scritta, poteva ritenersi applicabile ai soli pensionati ex lavoratori frontalieri e non a tutti gli ex emigrati in Svizzera ma, grazie ad una richiesta di chiarimento sollecitata dalla Uim Svizzera e posta al Ministero dell’Economia dal deputato Alessio Tacconi, anche lui del Pd e residente in Svizzera, il dubbio non solo è stato chiarito ma da parte del Dipartimento delle Finanze è stato anche preso l’impegno di dare disposizioni in tal senso a tutte le sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate per evitare eventuali interpretazioni difformi di questa nuova norma. Naturalmente tutti gli interessati dovranno verificare che questo avvenga correttamente!

Pubblicato il 

26.10.17
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