Lavoro & Giustizia

Un’agenzia interinale, la Apa Solutions di Chiasso, ha prestato un facchino a un’impresa di piastrelle sopracenerina. Il facchino non posa piastrelle, ma scarica solo i camion. Si è giustificata così l’agenzia interinale davanti all’obiezione mossa dalla Commissione paritetica delle piastrelle nell’aver inventato una categoria inesistente nel contratto collettivo di lavoro, quando ha trovato l'operaio in un cantiere bellinzonese durante un normale controllo. Ma sì, ha insistito l’agenzia, sostenendo che l’operaio impiegato per sei messi in almeno sei cantieri diversi per la medesima impresa sopracenerina, fosse tutti i giorni impegnato a scaricare camionate di piastrelle.

 

Una spiegazione che non ha convinto il collegio della Commissione paritetica, composto da rappresentanti padronali e sindacali, che decide d’infliggere all’agenzia interinale una multa di 12mila franchi per grave violazione del ccl, decretato d’obbligatorietà generale. L’operaio, classificato nell’inesistente categoria del facchino, veniva retribuito 16 franchi l’ora, ben 12 franchi in meno della paga da manovale, la classe salariale più bassa del ramo piastrelle (28.25 franchi). Il "risparmio* netto dell’agenzia interinale, in una stima approssimativa calcolata sulle semplici otto ore giornaliere, supera i 10mila franchi nell’arco dei sei mesi. Naturalmente, oltre alla multa ricevuta, l’agenzia avrebbe dovuto risarcire il maltolto all’operaio, visto l’insuccesso legale.

 

L’agenzia non si arrende e impugna la decisione davanti all’arbitro unico, come previsto dalla procedura di Ccl. Anche quest’ultimo conferma la multa, ritenendo inverosimile la tesi del facchino a tempo pieno in un’impresa di piastrelle. Tanto più in un cantiere «in cui operavano otto operai della ditta di piastrelle, ve ne fosse stato uno – che disponeva di un’importante esperienza acquisita nell’edilizia svizzera – assunto solo per caricare e scaricare gli autocarri».

 

Sconfitta, l’agenzia interinale decide di rivolgersi al Tribunale federale. Sostenuta da un avvocato dello studio legale Delogu (specializzato in diritto del lavoro su cui si appoggia anche l’Associazione delle industrie ticinesi), l’agenzia interinale inoltra ricorso alla massima istanza giudiziaria del Paese per veder approvata la sua tesi del facchino. Niente da fare nemmeno in questo caso. Il Tribunale ritiene inammissibile il suo ricorso, confermando la multa da 12mila franchi.

 

Di curioso nella storia, vi è pure l’affermazione dell’agenzia interinale secondo cui fosse stata la ditta di piastrelle a dirgli che sarebbe stato impiegato esclusivamente per scaricare o caricare i camion. La ditta di piastrelle avrebbe persino rilasciato delle dichiarazioni scritte in questo senso. Va da sé che anche la ditta di piastrelle ha tratto un guadagno dall’inesistente qualifica salariale retribuita 16 franchi. Se retribuito da manovale, anche il costo dell’operaio in prestito sarebbe stato ben più elevato.

 

Quanto accaduto, non sorprende Igor Cima di Unia. «Il problema delle qualifiche inventate, non esistenti nei ccl, lo riscontriamo purtroppo soventemente, anche in altri rami artigianali. Nel gesso si è dovuta inviare una circolare apposita ad aziende e agenzie interinali, ricordando loro che chiunque è impiegato per una ditta del gesso, sottostà automaticamente alle categorie previste dal ccl». Ma Cima si spinge oltre: «spesso si intuisce che vi sia una sorta d'intesa tra ditte e agenzie nel classificare in modo fantasioso l'operaio, retribuendolo meno di quanto gli spetterebbe, poiché entrambe vi guadagnano. Il difficile è provarlo. Questo è un problema per tutti, di concorrenza sleale per le aziende corrette e di dumping salariale per i lavoratori».

 

In conclusione, si può dire che la lotta al dumping non conosce limiti, nemmeno quelli più fantasiosi.

Pubblicato il 

11.02.21
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